Convenzione urbanistica di completamento e autonomia degli stralci funzionali (Cons. Stato n. 5225 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un piano attuativo la cui convenzione sia scaduta senza integrale esecuzione delle previsioni e non sia stata dichiarata la decadenza, l’amministrazione comunale può provvedere al completamento degli interventi per lotti o stralci funzionali mediante appositi atti convenzionali aggiuntivi e modificativi, previo atto ricognitivo dello stato di attuazione, senza necessità di adottare un nuovo piano attuativo. L’art. 93, comma 1-ter, lett. b), l.r. Lombardia n. 12 del 2015 richiede che i lotti o stralci siano autonomi quanto a interventi, opere di urbanizzazione e garanzie; l’accertamento di tale autonomia costituisce valutazione discrezionale rimessa all’amministrazione, sindacabile in sede di legittimità solo per irragionevolezza o illogicità. Non è pertanto necessario il coinvolgimento dei proprietari delle porzioni estranee allo stralcio, afferendo la convenzione a opere riferite ai beni del nuovo soggetto attuatore.
Il Fatto
Un complesso immobiliare oggetto di un piano di recupero viene disciplinato da una convenzione urbanistica stipulata nel 1994 e poi integrata. Una società acquirente del 60,1% del compendio, a seguito di decreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutiva, stipula nel 2021 una nuova convenzione con il Comune per realizzare le opere rimaste inattuate dopo la scadenza della precedente.
Il Comune avvia quindi il procedimento espropriativo per l’allacciamento dei sottoservizi, nei confronti della società originaria proprietaria. Quest’ultima impugna gli atti della procedura, chiedendo la nullità della convenzione del 2021 e il risarcimento del danno. Il TAR Lombardia respinge il ricorso; la società propone appello, deducendo anche l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la questione dell’art. 93, comma 1-ter, l.r. n. 12 del 2015, che consente di definire lotti o stralci funzionali per il completamento degli interventi previsti da piani attuativi non completati. L’appellante sostiene che i lotti oggetto della nuova convenzione avrebbero dovuto essere autonomi rispetto a quelli rimasti in proprietà della ricorrente, autonomia nella specie insussistente.
La Corte, pur riconoscendo che la norma impone l’autonomia degli stralci quanto a interventi, opere e garanzie, ritiene che il relativo accertamento implichi una valutazione discrezionale dell’amministrazione, avuto riguardo allo stato dei luoghi. Tale valutazione è insindacabile nel giudizio di legittimità ove rispetti i limiti della ragionevolezza e della logicità, nella specie non travalicati, anche per l’assenza di specifiche allegazioni sul punto.
Ne consegue che, applicandosi la fattispecie normativa, non è necessario né un nuovo piano attuativo, non previsto dalla norma, né il coinvolgimento dell’appellante, afferendo la convenzione a opere riferite ai beni del nuovo soggetto attuatore. La statuizione di primo grado è confermata.
Quanto alle censure procedimentali, la Corte rileva che la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo è stata effettuata con p.e.c. del 28 aprile 2022 e che l’appellante ha presentato osservazioni, con conseguente irrilevanza di eventuali vizi ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990. Sul difetto di motivazione, le controdeduzioni dell’amministrazione evidenziano l’interesse pubblico al completamento della rete antincendio e degli impianti di illuminazione, sbloccando un cantiere fermo da anni. La scelta del percorso di allacciamento attiene al merito amministrativo, sindacabile solo per vizi macroscopici, non ravvisati.
La domanda risarcitoria è respinta per difetto dei presupposti e per insufficienza delle allegazioni, con assorbimento del motivo sull’omessa pronuncia. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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