Accesso documentale autonomo rispetto al merito e giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 5235 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso documentale proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 non si converte in istanza istruttoria interna al processo per il solo fatto di essere stata presentata prima e in vista di un giudizio. L’accesso documentale e gli strumenti di esibizione del processo civile rispondono a presupposti e finalità distinti, sicché non possono essere sovrapposti. La relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce del diritto soggettivo all’ostensione a prescindere dalla situazione sostanziale azionata sulla base dei documenti richiesti. Il giudice di primo grado che declini la giurisdizione sulla domanda principale deve pronunciarsi separatamente, con sentenza parziale sulla giurisdizione, sulla domanda di accesso.
Il Fatto
L’appellante, dirigente medico in servizio presso l’azienda ospedaliera resistente, partecipava all’avviso interno per il conferimento dell’incarico di responsabile di una struttura semplice a valenza dipartimentale a direzione ospedaliera. La procedura non veniva conclusa: nessuna graduatoria era pubblicata e l’amministrazione, con successiva delibera, revocava l’avviso a seguito dell’approvazione del nuovo atto aziendale e della rimappatura dei dipartimenti.
La dirigente presentava istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, ottenendo un riscontro che certificava l’assenza di ulteriori documenti endoprocedimentali. Ricorreva quindi al TAR Puglia chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso, l’annullamento della revoca e la pubblicazione della graduatoria. Il TAR dichiarava integralmente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, attratto il giudizio al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, estendendo la declinatoria anche alla domanda ostensiva. Propone appello la dirigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Sul fronte dell’accesso, il Consiglio di Stato rileva l’arbitrarietà dell’assimilazione operata dal primo giudice tra la domanda di accesso rivolta all’amministrazione e una vera e propria istanza istruttoria interna al processo. Il codice del processo amministrativo disciplina distintamente la fase istruttoria e l’accesso in corso di giudizio, con la conseguenza che gli istituti non sono sovrapponibili, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 19/2020.
La Corte ricorda che la domanda di accesso si rivolge all’amministrazione e non al giudice, con impugnazione del diniego nel termine perentorio di trenta giorni; solo le richieste rivolte al giudice nel corso del processo sono istanze istruttorie. Le ragioni di economia e concentrazione processuale invocate dal TAR non giustificano l’attrazione: il primo giudice ben poteva decidere la questione principale con sentenza parziale sulla giurisdizione e pronunciarsi separatamente sull’accesso. La finalità difensiva dell’accesso, inoltre, non presuppone necessariamente un giudizio e può rilevare in processi di diversa natura.
Quanto alla giurisdizione sull’accesso, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3741: essa non dipende dalla situazione giuridica azionata sulla base dei documenti, ma dalla qualifica pubblicistica del soggetto che li detiene, qualifica non contestata. La sentenza è quindi annullata in parte qua con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.
Il secondo motivo è infondato. Le controversie sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali sono devolute al giudice ordinario ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, purché la selezione non abbia carattere concorsuale (richiamate Cass. n. 20571 del 2014 e Cass. n. 11711 del 2016). L’estensione analogica della novellata disciplina dettata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118/2022 per le strutture complesse agli incarichi di struttura semplice, sia pure a valenza dipartimentale, non è consentita dal dettato normativo né avallata dal CCNL del comparto Sanità.
La procedura interna, priva di commissione esaminatrice e di graduatoria, sfocia nella scelta fiduciaria e discrezionale del direttore generale, espressione di capacità di datore di lavoro privato. Resta salva la facoltà di riproporre il processo davanti al giudice ordinario secondo i principi della translatio iudicii entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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