Inammissibile il bis in idem nell’ottemperanza di sentenza già eseguita (TAR Sardegna n. 728 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza è inammissibile il ricorso con cui il ricorrente, invocando l’esecuzione della sentenza d’appello che ha confermato quella di primo grado, rimetta in discussione le modalità con cui l’amministrazione ha già dato attuazione a quest’ultima. Se l’attività esecutiva è stata oggetto di autonoma verifica in sede di ottemperanza e di reclamo, con esito di legittimità confermato in primo e in secondo grado, la nuova domanda esecutiva si traduce in un inammissibile bis in idem. Il giudice dell’ottemperanza non può riesaminare un’attuazione già definitivamente accertata, non essendo consentito utilizzare la sentenza confermativa per riaprire il giudizio sull’esecuzione già chiuso.
Il Fatto
Il ricorrente, già Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato in quiescenza, chiede l’ottemperanza alla sentenza del Cons. Stato n. 9050/2022, che aveva respinto l’appello dell’amministrazione avverso la sentenza di questo TAR n. 993/2018. Quest’ultima aveva accolto la domanda di annullamento del provvedimento di inquadramento, riconoscendo il diritto dell’interessato a essere sottoposto agli scrutini virtuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
Dopo la notifica di un atto di diffida rimasto senza riscontro, il ricorrente agisce per ottenere l’assegnazione di un termine perentorio e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Si costituisce il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere stata la sentenza di primo grado già eseguita prima della conferma in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’intera vicenda esecutiva. Dopo la pubblicazione della sentenza n. 993/2018, il Ministero aveva avviato la procedura di rivalutazione del ricorrente, conclusasi con esito non favorevole. Avverso tale attività l’interessato aveva proposto un primo giudizio di ottemperanza, accolto con la sentenza n. 363/2020, per carenza di motivazione sulle modalità degli scrutini virtuali.
Su istanza dell’interessato fu quindi nominato un commissario ad acta, che con decreto dell’8 marzo 2021 approvò le schede valutative elaborate in applicazione degli scrutini virtuali, con esito ancora negativo. Il reclamo avverso gli atti del commissario è stato respinto con la sentenza n. 707/2021, confermata in appello dal Cons. Stato n. 3690/2022.
Su questa base il TAR rileva che l’attuazione della sentenza n. 993/2018 è stata già oggetto di compiuta verifica giurisdizionale, conclusasi con il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’amministrazione e del commissario. Il ricorrente non può ora rimettere in discussione il modo in cui è stata data esecuzione alla sentenza di primo grado.
La domanda di ottemperanza alla sentenza n. 9050/2022, che si limita a confermare quella stessa pronuncia di primo grado, si risolve in un inammissibile bis in idem. Il giudice dell’ottemperanza non può riesaminare un’esecuzione già definitivamente accertata, essendo la sentenza d’appello priva di autonomo contenuto esecutivo ulteriore rispetto al dictum di primo grado.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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