Decisione Arera sul reclamo e sopravvenuta inesigibilità della penale: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 1756 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta actio regolatoria dell’Autorità, che consenta all’utente del trasporto di ottenere il conguaglio o lo storno della penale per superamento della capacità impegnata, priva di attitudine lesiva la precedente decisione sul reclamo che aveva distribuito il peso di quella penale. Il ricorso proposto avverso tale decisione diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte che, dopo la novità regolatoria, ometta di attivare gli strumenti sostanziali e procedimentali per neutralizzare la pretesa, e perduri nel ricorso, tiene una condotta contraria ai doveri di buona fede e correttezza, rilevante sul piano della tutela processuale.
Il Fatto
Con deliberazione del 14 luglio 2016, n. 387/2016/E/Gas, l’Autorità accoglieva il reclamo di una società di vendita accertando la violazione dell’art. 24, commi 1 e 2, del TISG da parte del gestore della distribuzione. Il gestore aveva omesso di inserire il dato di prelievo di ottobre 2015 relativo a un punto di riconsegna, così che sul medesimo venivano allocati 538.640 Smc a fronte di consumi effettivi pari a 22 Smc. Ne era derivata una penale per superamento della capacità impegnata, pari a euro 101.146,00, riversata dall’utente del trasporto sulla reclamante. L’Autorità prescriveva al gestore di corrispondere i due terzi dell’importo indebitamente versato.
Il gestore impugnava la decisione deducendo il difetto assoluto di attribuzione, per non consentire l’art. 44 del d.lgs. n. 93/2011 di statuire sulle conseguenze patrimoniali del reclamo, e in via gradata ne chiedeva l’annullamento per esercizio di poteri impliciti di regolazione. Proponeva ricorso incidentale la reclamante, contestando l’addebito di corresponsabilità. L’Autorità eccepiva l’improcedibilità per effetto della sopravvenuta deliberazione 223/2018/R/GAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla eccezione preliminare e la ritiene fondata, dichiarando entrambi i ricorsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione impugnata, infatti, era stata adottata quando la penale non era conguagliabile, essendo sospese le sessioni di aggiustamento del TISG per effetto della deliberazione n. 276/2015/R/gas.
Con la successiva deliberazione 223/2018/R/GAS l’Autorità ha preso atto della nuova disciplina del settlement gas, prevedendo che i corrispettivi per supero di capacità di trasporto siano conguagliati in esito alla sessione di aggiustamento. È stata così attribuita all’utente del trasporto la facoltà di richiedere il conguaglio, su base annuale, con riferimento ai punti di riconsegna, e alle imprese di trasporto il compito di provvedere.
Da ciò il Tribunale deduce la giuridica inesigibilità della penale. Il versamento, rebus sic stantibus, avverrebbe sine causa; se già eseguito, sarebbe ripetibile. La decisione sul reclamo, che si limitava a distribuire il peso dell’obbligazione, resta perciò deprivata di qualsiasi attitudine lesiva nei confronti delle ricorrenti, principale e incidentale.
Il Collegio valorizza inoltre il contegno serbato dalle parti dopo il 2018. La mancata reazione in sede sostanziale o procedimentale, senza eccepire l’inesigibilità né chiedere la ripetizione, contrasta con la persistente volontà di coltivare il gravame. Tale contegno integra una forma di venire contra factum proprium, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 cod. civ., letti alla luce dell’art. 2 Cost. e della Carta di Nizza.
Il dovere di lealtà opera ormai come canone anche sul piano della tutela processuale, secondo il richiamato indirizzo del TAR Lombardia, Sez. I, n. 546 del 2020 e dei precedenti ivi citati. L’artificiosa coltivazione del rimedio, evitabile senza sforzi irragionevoli, arreca nocumento al buon andamento della azione amministrativa e al principio di economia processuale, in linea con Cass., Sez. Un., n. 26242 e 26243 del 2014 sulla non illimitatezza della risorsa-giustizia. Le spese sono compensate in ragione della natura solo processuale della pronuncia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede