Detentore sine titulo e spese di custodia non trasferibili al proprietario inerte (Cons. Stato n. 8332 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della detenzione dell’area come sine titulo, riveniente dal giudicato che ha accertato la sola responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, esclude che il detentore possa addossare al proprietario inerte i costi di custodia maturati successivamente. Il detentore è tenuto a liberarsi della cosa con gli ordinari strumenti di diritto civile, compreso l’abbandono liberatorio, e il protrarsi dell’accollo volontario delle spese integra violazione del fondamentale dovere di correttezza, rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove la controversia afferisca all’esecuzione dell’accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La società titolare del progetto per la realizzazione di un parcheggio in Roma Capitale, inserito nel Programma urbano parcheggi, agiva davanti al TAR Lazio per ottenere la condanna dell’amministrazione a riprendere in consegna l’area sovrastante e il danno emergente di euro 810.516,17, oltre interessi e rivalutazione, per le spese di manutenzione dell’impianto e della vasca sostenute dopo una precedente sentenza del 2017 che aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale del Comune.

Nelle more, un’ordinanza cautelare aveva imposto la riconsegna con nomina di commissario ad acta; Comune e società convenivano poi un accordo che affidava alla seconda talune opere, con custodia dell’area a proprio carico per sei mesi. Il TAR dichiarava improcedibile la domanda sulla riconsegna e respingeva quella risarcitoria, ravvisando nella società una mera detentrice sine titulo. Proponeva appello la società, deducendo l’erroneità di tale presupposto, il contrasto con il giudicato del 2017 e, in via subordinata, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato l’appello e condivide la ricostruzione del primo giudice. La lettura del giudicato del 2017 qualifica la detenzione come sine titulo: non vi era ragione perché la società si facesse carico, oltre che dei lavori necessari a manutenere l’area in concessione, anche dei costi aggiuntivi facenti capo alla proprietà. Le sarebbe bastato liberarsi della cosa e delle connesse responsabilità di custodia con gli ordinari strumenti di diritto comune.

Non muta l’esito l’accordo sopravvenuto in corso di causa, con cui il Comune ha dato seguito all’obbligo preesistente di affidare i lavori del sovrasuolo alla stessa società. Esso rileva solo pro futuro, onerando formalmente la società dei costi di conservazione; non può ricucire lo iato temporale durante il quale, per effetto del giudicato, essa non era titolare di alcun diritto sul bene. Da qui la possibilità, anzi l’obbligo, di disinteressarsene mediante riconsegna, pure nella forma dell’abbandono liberatorio, senza pretendere un diritto potestativo a sopportare spese non dovute.

La scelta di farsene carico fu del tutto volontaria e legata alla mantenuta aspettativa di ottenere l’aggiudicazione successiva. La società, fino agli atti sopravvenuti, non aveva formalmente assunto il ruolo di concessionario: aveva rivendicato il risarcimento per l’affidamento deluso, non l’inadempimento di obblighi concessori mai sorti. La mancata formalizzazione del procedimento e il riscontro negativo del 2013 confermano che nessuna convenzione fu stipulata né il progetto approvato.

Ottenuta la tutela risarcitoria, non vi era ragione di protrarre l’accollo delle spese di manutenzione di un’area non propria. Il contegno successivo, pure ammantato da esigenze di tutela dell’interesse pubblico, integra violazione del dovere di correttezza ex art. 1227 c.c.: come il Comune aveva l’obbligo di riprendere in consegna le aree, così il detentore poteva attingere all’intero strumentario civilistico, a partire dalla messa in mora.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La causa attiene ancora alla mancata esecuzione di un accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, che si inserisce in un procedimento originato da atto pianificatorio commissariale. La giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni e servizi abbraccia l’esecuzione del rapporto, escluse le sole questioni patrimoniali. L’appello è dunque respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese per la complessità della vicenda e il comportamento dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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