Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 2044 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accoglie il ricorso quando dagli atti non risulti l’esecuzione del titolo. Ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 508 del 28 novembre 2023, aveva accertato il diritto di quattro docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato il 29.12.2023 ed è stato notificato alla sede reale dell’Amministrazione il 28.11.2023, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. Non avendo ottenuto l’esecuzione, i ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo in uno dei giudizi, senza deduzioni nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi, essendo con essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La verifica è condotta sul piano dell’art. 114 cod. proc. amm.: dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito.

L’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione debitrice fonda l’accoglimento. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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