Proroga attività estrattiva non dovuta e tutela dell’affidamento non invocabile contra legem (TAR Emilia-Romagna n. 728 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga del termine di durata dell’autorizzazione all’attività estrattiva, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991, è ammessa nel solo caso in cui alla data della domanda non siano state estratte le quantità autorizzate e non può in ogni caso eccedere un anno. Anche in tale ipotesi la proroga non è dovuta, ma costituisce esito di una scelta discrezionale dell’amministrazione. Il titolare non può invocare a tutela del proprio legittimo affidamento le proroghe rilasciate negli anni precedenti, ove queste siano state concesse in violazione di un divieto direttamente previsto dalla legge: l’affidamento tutelabile deve essere incolpevole e non contra jus. Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle censure avverso il diniego della proroga ulteriore, non potendo il ricorrente ambire a un bene della vita precluso ex lege.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di un’autorizzazione convenzionata all’esercizio dell’attività estrattiva, rilasciata nel 2010 ai sensi degli artt. 11 e 12 L.R. Emilia-Romagna n. 17/1991, con durata di cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione. Il piano di coltivazione prevedeva, quale sistemazione finale, la realizzazione di un invaso arginato funzionale a una cassa di espansione per la laminazione delle piene, secondo un progetto regionale.

Nel corso degli anni l’amministrazione aveva concesso tre proroghe, da ultimo fino al 18.01.2018. Con istanza del dicembre 2017 la società chiese l’ulteriore proroga per un anno, fino al 19.01.2019, adducendo il ritardo nell’attività per assenza delle nomine dei tecnici responsabili. L’Unione della Romagna Faentina, con nota del 24.05.2018, respinse la richiesta sulla base di un parere regionale e ordinò la cessazione dell’attività e il ripristino dei luoghi. La società impugnò il diniego, il parere presupposto e l’ordine di ripristino, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preso atto che l’atto aveva già esplicato i suoi effetti ma che sussisteva l’interesse all’accertamento incidentale per la connessa domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ha esaminato la disciplina applicabile. L’art. 15, comma 2, L.R. n. 17/1991 ammette la proroga, con provvedimento motivato del Comune, solo se alla data della domanda non siano state estratte le quantità autorizzate; il comma 3 fissa il limite di un anno. La proroga, ribadisce il TAR richiamando TAR Parma (Emilia-Romagna) n. 313 del 2002, non è dovuta ma costituisce il risultato di una scelta discrezionale.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure di incompetenza e di difetto di motivazione avverso il diniego della quarta proroga. Poiché la legge precludeva in ogni caso l’ulteriore proroga, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere il bene della vita cui aspirava, a nulla rilevando l’eventuale fondatezza dei vizi dedotti. La convenzione richiamava espressamente il limite normativo, sì che le censure sul rilievo strategico dell’opera e sull’atto integrativo regionale restavano superate.

Quanto all’affidamento, il Collegio lo ha escluso. L’ordinamento tutela l’aspettativa solo se incolpevole e non contra jus; nel caso di specie il divieto era previsto direttamente dalla legge e richiamato nell’ultima convenzione sottoscritta dalla ricorrente, che dunque era consapevole dell’illegittimità della proroga richiesta. Le reiterate proroghe pregresse non valgono a fondare alcuna aspettativa tutelabile, trattandosi di comportamenti contra legem.

Sono state ritenute infondate le censure sull’esiguità del termine per il ripristino: l’obbligo di ripristino era convenzionalmente assunto e divenuto esigibile già alla scadenza del 18.01.2018, mentre l’area non era stata sgomberata neppure nel maggio 2018. Inammissibile e infondata anche la censura sulla qualificazione dell’istanza come nuova domanda: la proroga “può” e non “deve” essere rilasciata una sola volta, e la riqualificazione contrasterebbe con la norma. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e rigetto della domanda risarcitoria per difetto dei presupposti ex art. 2043 cod. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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