Annullata nota comunale che omette verifica di abusi edilizi segnalati (TAR Campania n. 215 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune, su sollecitazione del vicino, si pronunci sulla legittimità di opere edilizie contestate deve dare conto in modo puntuale e partito di tutti i rilievi formulati dall’istante. Ove l’amministrazione si limiti a conclusioni di conformità senza esaminare le specifiche censure, l’atto è viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e deve essere annullato. Il potere di vigilanza edilizia sollecitato dall’interessato non può ritenersi correttamente esercitato quando difetta una verifica completa delle illegittimità lamentate. In tema di impugnazione di titoli edilizi, la vicinitas radica la legittimazione ma non dimostra da sola l’interesse al ricorso, che richiede l’allegazione di uno specifico pregiudizio, suscettibile di precisazione nel corso del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile frontista, ha segnalato al Comune presunti abusi edilizi realizzati da due vicini, chiedendo l’accertamento dell’illiceità delle opere e l’esercizio dei poteri di vigilanza, repressivi e demolitori di cui all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001. A fronte del silenzio dell’ente ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Nel corso del giudizio il Comune si è determinato con nota prot. n. 11697 del 4 ottobre 2023, ritenendo l’immobile conforme allo strumento urbanistico e legittimato da una concessione edilizia del 2001, da un permesso di costruire in sanatoria del 2012 e da una CILA del 2021. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 4495/2024; il ricorrente ha quindi impugnato la nota con motivi aggiunti, contestando la contraddittorietà e il difetto di istruttoria del provvedimento e deducendo la persistenza dell’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, sollevata dai controinteressati e ribadita dal Comune. L’eccezione è infondata: il ricorrente non si è limitato a invocare la vicinitas, ma ha allegato circostanze concrete di pregiudizio. Ha dedotto l’ampliamento verticale delle unità immobiliari, l’assenza dei calcoli statici depositati presso il Genio Civile, la tamponatura precaria dell’ambiente ricavato sul lastrico di copertura, il cambio di destinazione d’uso del locale cantinato in autorimessa con scavo che avrebbe ridotto la profondità delle fondamenta, oltre all’apertura di nuove vedute.
Richiamando un precedente del TAR Umbria n. 589 del 2024, il Tribunale ribadisce che legittimazione e interesse al ricorso sono distinti e autonomi e che entrambi vanno accertati, anche d’ufficio. Lo stabile collegamento con il territorio è sufficiente a radicare la legittimazione, non anche l’interesse, che richiede lo specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato ed è precisabile nel corso del processo, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Nel caso concreto l’allegazione è adeguata e puntuale.
Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati sotto il profilo della carenza di istruttoria. Il Comune aveva svolto un nuovo sopralluogo e analizzato i titoli edilizi, concludendo per il rispetto delle distanze civilistiche e regolamentari, per l’infondatezza della doglianza sull’uso del lastrico — già indicato come terrazzo nel permesso in sanatoria n. 1 del 2012 — e per l’idoneità statica documentata dalla pratica protocollata al Genio Civile di Napoli nel 2011.
Il Collegio ritiene però che la nota non risponda in modo adeguato e puntuale a tutti i rilievi dell’interessato. Restano non esaminate partitamente: la costruzione sul lastrico di un muro in tufo coperto da tettoia; l’aumento di superficie del lastrico; la mancata valutazione delle distanze legali alla luce della sopraelevazione e del mutamento di destinazione d’uso; il cambio d’uso del cantinato con lo scavo sulle fondamenta; la realizzazione del balcone in violazione delle distanze prescritte. Manca dunque una verifica completa delle illegittimità lamentate e il potere di vigilanza non può dirsi correttamente esercitato.
L’atto impugnato è pertanto annullato per eccesso di potere sotto il profilo della carenza istruttoria. Le spese di lite sono compensate, in considerazione dell’attivazione comunque apprezzabile dell’ente.
Nota della Redazione
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