Convenzioni demanio idrico, la competenza resta dei Comuni (TAR Lombardia n. 57 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le convenzioni di regolarizzazione delle occupazioni del demanio idrico fluviale da parte dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, disciplinate dall’art. 13, commi 2-4, l.r. Lombardia n. 4/2016, rientrano nella competenza dei Comuni, titolari delle funzioni di polizia idraulica e di riscossione dei canoni sul reticolo idrico minore. La possibilità di stipularle tramite forme associative, introdotta dalla l.r. n. 11/2020, opera solo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della modifica e non sana il difetto di competenza dell’atto adottato in precedenza dalla Comunità Montana. Il rifiuto di convenzionamento è atto autonomamente impugnabile, perché incide in via immediata sull’interesse del gestore al regime agevolato. Accertato il vizio di incompetenza, il giudice amministrativo assorbe le ulteriori censure.
Il Fatto
La ricorrente gestisce il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e attraversa il demanio idrico con linee aeree, cavi su ponti e tratti interrati, in alcuni casi senza titolo concessorio. Con lettera del 12 febbraio 2020 ha manifestato alla Comunità Montana di Valle Trompia la disponibilità a sottoscrivere una convenzione ex art. 13 l.r. 4/2016, invocando le riduzioni dei canoni previste per i c.d. grandi utenti.
La Comunità Montana, con nota del 17 febbraio 2020, ha negato il convenzionamento sul reticolo idrico minore, escludendo l’applicabilità dell’allegato H della D.G.R. n. X/7581 e prospettando conseguenze sanzionatorie. La società ha impugnato tale nota davanti al TAR, che in sede cautelare ha respinto la sospensiva. Nelle more è intervenuta la sentenza del TSAP che ha rigettato il ricorso avverso la delibera regionale sui criteri di riduzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di funzioni: l’art. 89 d.lgs. 112/1998 ha conferito alle regioni le funzioni sul demanio idrico, mentre l’art. 3, comma 114, l.r. 1/2000 ha delegato ai Comuni i provvedimenti di polizia idraulica e l’introito dei canoni sul reticolo minore, limitatamente ai corsi d’acqua demaniali individuati dalla Giunta.
La disciplina sostanziale si articola in due regimi. L’art. 12 l.r. 4/2016 sanziona l’occupazione senza titolo con indennità e sanzione amministrativa. L’art. 13 promuove la regolarizzazione: quella ordinaria comporta sconti sull’indennità pregressa, quella speciale riservata ai gestori di reti consente, previa segnalazione e georeferenziazione delle interferenze, un titolo per il futuro e una riduzione fino al 90% dei canoni.
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: il rifiuto di convenzionamento preclude l’accesso al regime di favore e integra quindi un atto lesivo, autonomamente impugnabile, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 59 del 1998 sul rifiuto di stipulare una convenzione.
Nel merito è fondato il motivo di incompetenza. La convenzione del Comune di Concesio con la Comunità Montana non comprende la gestione delle convenzioni ex art. 13 e demanda all’ente l’attività istruttoria, riservando al Comune la titolarità dei provvedimenti concessori. La modifica dell’art. 13, che consente ai Comuni di avvalersi delle forme associative, risale al maggio 2020, ed è quindi successiva all’atto impugnato. La norma transitoria dell’art. 13, comma 4, l.r. 11/2020 opera solo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, mentre qui la regolarizzazione era già stata negata circa tre mesi prima.
Accertato il vizio, il Collegio applica il principio di Cons. Stato, ad. pl., n. 5 del 2015: in caso di incompetenza il potere non è stato esercitato e il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa, ma deve rilevare il vizio e assorbire le altre censure. Il ricorso è quindi accolto, con condanna in solido della Comunità Montana e del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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