Lavoro stagionale, conversione del permesso e irrilevanza delle circolari interpretative (Cons. Stato n. 8705 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le circolari ministeriali che interpretano l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 hanno funzione meramente interpretativa interna per gli uffici e non valenza di interpretazione autentica vincolante per gli interessati. Esse non integrano né modificano la fattispecie normativa e non sono autonomamente lesive. Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato il requisito richiesto è lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, secondo la previsione di legge e non secondo il criterio delle tredici giornate mensili elaborato in via amministrativa. Il giudice amministrativo accerta la sussistenza del requisito legale sulla base delle risultanze documentali.
Il Fatto
L’appellante, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha chiesto allo Sportello Unico per l’Immigrazione la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, allegando di essere stata regolarmente assunta e di aver svolto attività nel settore agricolo. L’amministrazione ha respinto la domanda e il TAR Veneto ha confermato il diniego, rilevando che l’interessata non avrebbe dimostrato di aver maturato la media lavorativa richiesta dalle circolari interministeriali.
La ricorrente ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 e sostenendo di aver documentato un numero di giornate lavorate sufficiente a integrare il requisito dei tre mesi. Il Ministero dell’interno si è costituito con atto di stile, senza svolgere difese ulteriori. La Sezione ha dapprima definito la fase cautelare e poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nel rapporto tra la disposizione legislativa e le circolari interministeriali che, per il settore agricolo, traducono il requisito dei tre mesi in una media di tredici giornate mensili, per un totale di trentanove giornate coperte da contribuzione. Il primo giudice aveva misurato la posizione della ricorrente proprio su quel parametro amministrativo.
Il Consiglio di Stato rovescia l’impostazione. Le circolari ministeriali, osserva, hanno solo una funzione interpretativa interna per gli uffici chiamati ad applicare la norma. Non possono assumere valenza di interpretazione autentica della singola disposizione di legge valevole per tutti gli interessati e, di conseguenza, non assumono connotati lesivi di un interesse giuridicamente qualificato, con onere di impugnazione.
Il parametro di valutazione resta quindi quello fissato dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998: il lavoratore stagionale che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato, può chiedere la conversione del titolo. La verifica va compiuta sul dato documentale, non sulla media elaborata in sede amministrativa.
Su questo terreno la fattispecie risulta integrata. La stessa sentenza appellata dà conto delle giornate effettivamente lavorate: dieci a dicembre 2022, dieci a gennaio 2023, dieci a febbraio, quindici a marzo, dieci ad aprile e tre a maggio, per un totale di cinquantotto giornate, delle quali quarantacinque entro marzo. L’appellante ha quindi svolto attività regolare per almeno tre mesi, come dedotto nel ricorso, essendo evidente che in cinquantotto giornate complessive le ore lavorate corrispondono ad almeno quattrocentosessantaquattro, ovvero duecentotrentadue ore a trimestre.
L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati. Le spese del grado sono compensate, anche in considerazione della ridotta attività difensiva del Ministero.
Nota della Redazione
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