Conversione permesso protezione speciale resta ferma facoltà per titoli validi (TAR Toscana n. 947 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, reca una disposizione transitoria espressa che, per i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità, stabilisce che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». Tale facoltà non è dunque soppressa per i titoli già rilasciati e ancora validi al momento dell’entrata in vigore della novella. È illegittimo il provvedimento che neghi la conversione sull’assunto che, per le istanze successive al 4 maggio 2023, la conversione non sia più ammissibile. La circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione e senza spostamento della competenza territoriale.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dalla Questura di Firenze, con scadenza al 14.04.2024. Avendo svolto attività lavorativa in Italia, in data 28.07.2023 presenta istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura archivia l’istanza per inammissibilità con provvedimento del 02.11.2023, sul presupposto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, convertito nella legge n. 50/2023, non sia più possibile accogliere le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglie l’istanza con ordinanza n. 88/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato l’unico motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, D.L. n. 20/2023. Il provvedimento impugnato muove dall’assunto dell’avvenuta abrogazione, per effetto della novella, della possibilità di conversione dei permessi rilasciati per protezione speciale, già consentita dall’art. 6 D. Lgs. n. 286/1998. Lo stesso atto richiama la circolare del Ministero dell’Interno n. 0050432 del 01.06.2023, secondo cui la normativa previgente si applicherebbe alle sole istanze presentate fino al 04.05.2023.

Il TAR osserva che l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 reca invece una disposizione transitoria espressa: i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, e «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». La ricostruzione operata dall’Amministrazione è pertanto errata.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (TAR Toscana nn. 402, 403, 487, 619 e 620 del 2024), che ha interpretato la disciplina transitoria nel senso di consentire la conversione del permesso per protezione speciale in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. Nel caso di specie il titolo del ricorrente era ancora valido, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione la norma transitoria.

Quanto alla circolare richiamata, il TAR precisa che l’annullamento dell’atto impugnato non richiede la sua caducazione, ciò che comporterebbe lo spostamento della competenza territoriale in favore del TAR Lazio. Una circolare contra legem può infatti essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice, come affermato da Cons. Stato n. 5664 del 2017 e dai TAR Lazio nn. 9882 e 5369 del 2021. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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