Cittadinanza italiana, dichiarazione non veritiera e precedenti penali ostano alla concessione (TAR Lazio n. 8210 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 costituisce atto di alta amministrazione, espressione di amplissima discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. Nel giudizio prognostico di idoneità all’inserimento stabile nella comunità nazionale, i precedenti penali, anche risalenti, e le segnalazioni all’autorità giudiziaria, non vanno considerati atomisticamente ma come indicatori complessivi dell’indole del richiedente. La guida in stato di ebbrezza costituisce legittimo fattore negativo, in quanto espressiva di scarso senso di solidarietà sociale. L’omessa dichiarazione della propria posizione giudiziaria in sede di istanza, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, è di per sé sufficiente a determinare la reiezione della domanda, rilevando sotto il profilo oggettivo e prescindendo dall’elemento soggettivo del dichiarante, nonché sintomatica di una non compiuta integrazione.
Il Fatto
Una cittadina nigeriana, soggiornante in Italia da molti anni, presentava al Ministero dell’Interno istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza elettiva. Con decreto del 2021, l’Amministrazione respingeva la domanda, ritenendo non coincidente l’interesse pubblico con quello della richiedente, alla luce di un decreto penale per guida in stato di ebbrezza, di vari deferimenti all’autorità giudiziaria, anche per reati contro la pubblica fede e in materia di soggiorno, dell’omessa autocertificazione di tali vicende e dei numerosi precedenti penali a carico del coniuge. Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la risalenza dei fatti, la buona condotta successiva, il possesso dei requisiti di residenza e reddito, nonché la natura contravvenzionale e non ostativa dei reati contestati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la natura del potere esercitato, evidenziando che la concessione della cittadinanza “può” – e non “deve” – essere disposta, trattandosi di atto che incide sul rapporto individuo/Stato-comunità e comporta l’attribuzione di diritti e doveri, incluso il sacro dovere di difendere la Patria. Ne deriva un sindacato giurisdizionale contenuto entro gli argini del controllo estrinseco, limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere e del difetto di motivazione, senza possibilità di autonoma rivalutazione nel merito.
Nel caso di specie, il Collegio ha reputato non fondate le censure, ritenendo che i molteplici pregiudizi penali – seppure in parte risalenti – siano stati legittimamente valutati dall’Amministrazione come indicatori complessivi, in un giudizio di impatto volto ad accertare l’effettiva e compiuta integrazione sociale. Particolare rilievo è stato attribuito alle condotte di guida in stato di ebbrezza, che la giurisprudenza recente valuta negativamente quali indicatori di scarso grado di assimilazione dei valori fondamentali della comunità, in considerazione dell’evoluzione del disvalore sociale dei reati stradali e del rischio per l’incolumità altrui.
La Corte ha inoltre superato il rilievo incentrato sulla risalenza dei fatti, osservando che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone l’assenza di qualsiasi dubbio o ombra di inaffidabilità del richiedente. Ha poi valorizzato la circostanza dell’omessa dichiarazione della posizione giudiziaria, affermando che la dichiarazione non veritiera determina la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, rilevando sotto un profilo oggettivo e risultando comunque indicativa di una non compiuta integrazione, in quanto sintomatica della mancata conoscenza dei principi che informano i rapporti con l’Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto il diniego sorretto da adeguata motivazione e ha respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite per le peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.