Piani di prelievo del muflone alloctono e gestione non conservativa (TAR Toscana n. 949 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di abbattimento del muflone appartenente alla popolazione sarda, posto dall’art. 18 della legge n. 157/1992, opera esclusivamente nell’ambito della caccia programmata e non si estende ai piani di controllo ed eradicazione delle specie alloctone, disciplinati dall’art. 19 della legge n. 157/1992. Per le specie alloctone l’art. 2, comma 2, della legge n. 157/1992 impone una gestione finalizzata all’eradicazione o al controllo delle popolazioni, con esclusione delle specie individuate dal DM 19 gennaio 2015. Il muflone introdotto dall’uomo sull’Isola del Giglio alla metà del Novecento è alloctono, non essendo riconducibile né alla popolazione autoctona né a quella parautoctona dell’areale sardo. Le scelte regionali di gestione faunistico-venatoria costituiscono espressione di alta discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Le associazioni ricorrenti impugnano la DGR Toscana n. 848 del 24.07.2023, con cui è stato approvato il piano di prelievo della specie muflone per la stagione venatoria 2023-2024, unitamente agli atti presupposti, tra cui il Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi, il parere ISPRA e le delibere di approvazione del progetto europeo Life Letsgogiglio. Il piano consente il prelievo selettivo dei gruppi di mufloni impiantati sull’Isola del Giglio a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, nel quadro di un protocollo operativo di eradicazione.
Il gravame, originariamente proposto come ricorso straordinario al Capo dello Stato, è stato trasposto davanti al giudice amministrativo. Le ricorrenti deducono la violazione del divieto di caccia alla popolazione sarda e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza istruttoria, sostenendo l’unicità genetica della popolazione del Giglio e il pregiudizio alla biodiversità. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva accolto l’istanza, restando impregiudicato il merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione giuridica dell’intervento. Dalla lettura della delibera impugnata emerge che il prelievo rientra nel quadro del Protocollo operativo per l’eradicazione del muflone, adottato ai sensi dell’art. 37 della LRT n. 3/1994, e mira a una gestione non conservativa ai sensi dell’art. 28-bis della LRT n. 3/1994. L’ISPRA, con parere del 16.05.2023, ha riconosciuto che i prelievi selettivi tendono legittimamente all’eradicazione della specie alloctona.
Su questa base il Tribunale esclude la violazione dell’art. 18 della legge n. 157/1992. Il divieto di cacciare il muflone della popolazione sarda si colloca nell’ambito della caccia programmata, mentre gli interventi di controllo e di eradicazione rispondono a una funzione diversa, disciplinata dall’art. 19 della legge n. 157/1992, che espressamente qualifica tali attività come non venatorie. Il contesto in cui operano i cacciatori nelle battute selettive resta neutro, purché siano rispettate le prescrizioni funzionali alle singole attività.
Il Collegio affronta poi il profilo della provenienza della popolazione. Il DM 19 gennaio 2015 distingue specie autoctone, alloctone e parautoctone, e annovera il muflone tra quelle parautoctone solo nell’areale della Sardegna. Il gruppo del Giglio, introdotto dall’uomo e di radicazione recente, è pertanto alloctono e ricade nel regime dell’art. 2, comma 2, della legge n. 157/1992, che ammette gli interventi di eradicazione anche in ambienti insulari.
Quanto alla dedotta carenza istruttoria, il Tribunale richiama il parere ISPRA del 23.08.2022, che ha controdedotto allo studio genetico prodotto dalle ricorrenti, qualificando le differenziazioni genetiche come effetto di deriva genetica e di collo di bottiglia, prive di valore conservazionistico. L’amministrazione ha quindi operato su un’istruttoria compiuta, in linea con le linee guida internazionali e con il programma Life. Le scelte tecniche, espressione di alta discrezionalità, non presentano profili di manifesta irrazionalità. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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