Accesso agli atti e interesse difensivo concreto: il verbale dettagliato non basta (TAR Lombardia n. 2252 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone l’allegazione di un interesse serio, effettivo, concreto e attuale, ricollegabile all’istante da un preciso nesso funzionale con esigenze di giustizia. Quando il verbale di contestazione già destinato all’istante descrive compiutamente accertamenti e violazioni, la generica prospettazione di esigenze difensive connesse a eventuali rimedi non integra il presupposto dell’ostensione. Il contenuto oggettivo dell’atto vale di per sé a soddisfare l’esigenza di conoscenza, con conseguente carenza di interesse meritevole di tutela. Il provvedimento espresso di diniego adottato nelle more e mai comunicato all’interessato non è idoneo a definire il procedimento, né la sua impugnabilità può fondarsi sul mero deposito in giudizio, mancando l’efficacia ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in via telematica, il 21 marzo 2024, un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, estesa anche all’Ispettorato del lavoro con successiva trasmissione del 26 marzo 2024. Oggetto della richiesta erano la copia di numerose dichiarazioni raccolte dai lavoratori nel corso delle ispezioni e la documentazione acquisita presso i subfornitori, menzionata nel verbale unico di accertamento del 12 marzo 2024.
Quel verbale contestava la violazione dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003, per presunta somministrazione abusiva di manodopera, con ingiunzione al pagamento di contributi e sanzioni. Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza, la società ha impugnato il silenzio chiedendo anche l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia. L’INPS si è costituito; l’Ispettorato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, che aveva addotto la mancata impugnazione del provvedimento espresso di diniego formatosi nelle more. L’eccezione è infondata: quel provvedimento non è mai stato notificato alla ricorrente e il suo deposito in giudizio non può ritenersi equipollente alla comunicazione.
Trattandosi di atto limitativo della sfera giuridica dell’istante, esso doveva essere oggetto di comunicazione specifica per acquisire efficacia ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990. La mancata comunicazione esclude l’attuale efficacia dell’atto e, dunque, la sua impugnabilità, perché si tratta di determinazione allo stato non lesiva. Il giudizio resta quindi incentrato sul silenzio.
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte rileva che la ricorrente deduce l’interesse all’ostensione in modo del tutto generico, prospettando esigenze difensive legate a eventuali rimedi amministrativi o giurisdizionali e richiamando la propria qualità di diretta destinataria del verbale.
Il Collegio valorizza il contenuto del verbale di contestazione, che descrive compiutamente le operazioni effettuate e presenta un livello di dettaglio significativo quanto agli accertamenti e alle violazioni riscontrate. Proprio tale specificità onerava la ricorrente di una puntuale allegazione delle ragioni difensive, concrete e attuali, a fondamento dell’istanza e del ricorso.
Richiamando un orientamento consolidato (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 19/05/2020, n. 3176), il Tribunale ribadisce che il diritto di accesso è autorizzato solo se sostenuto dall’esigenza di tutelare un interesse giuridicamente rilevante, serio, effettivo, concreto e attuale. Il contenuto oggettivo del verbale vale di per sé a soddisfare l’esigenza di conoscenza, sia per le numerosissime dichiarazioni dei lavoratori sia per la documentazione acquisita presso i subfornitori, e ciò evidenzia la carenza di interesse meritevole di tutela.
Il ricorso è quindi respinto. La considerazione della fattispecie complessiva giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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