Conversione del permesso per protezione speciale possibile anche dopo il 4 maggio (TAR Toscana n. 942 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, nel prevedere il rinnovo una tantum dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D.Lgs. n. 286/1998, stabilisce che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». La disposizione transitoria non subordina tale facoltà a un limite temporale di presentazione dell’istanza e si applica ai titoli in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della novella. È pertanto illegittimo il provvedimento che archivia come inammissibile la domanda di conversione fondandosi sulla sola data di presentazione successiva al 4 maggio 2023. La circolare amministrativa contra legem che sorregge il diniego può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione.
Il Fatto
Tre cittadini stranieri, titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati dalla Questura di Firenze tra il 2021 e il 2022 e ancora in corso di validità, presentavano nel corso del 2023 domanda di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, dopo aver regolarmente lavorato in Italia.
La Questura archiviava le istanze come inammissibili, sul presupposto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, non fosse più possibile accogliere le domande presentate dopo il 4 maggio 2023. I ricorrenti impugnavano i tre dinieghi, unitamente alla presupposta circolare ministeriale del 1° giugno 2023. Il Tribunale, previa riunione e accoglimento delle istanze cautelari, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i tre ricorsi per connessione oggettiva e affronta il primo motivo, comune e di carattere assorbente: la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, D.L. n. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023.
I ricorrenti contestano la lettura data dall’Amministrazione alla disciplina transitoria. La Questura e la circolare richiamata hanno ritenuto applicabile la normativa previgente solo alle istanze depositate fino al 4 maggio 2023, escludendo quelle successive.
Il Tribunale ritiene la doglianza fondata. L’art. 7, comma 3, citato reca una disposizione transitoria espressa: i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D.Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, e «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge».
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (sentenze 9 aprile 2024, nn. 402 e 403; 22 aprile 2024, n. 487; 22 maggio 2024, nn. 619 e 620), secondo cui la normativa transitoria va interpretata nel senso di consentire la conversione del permesso per protezione speciale in corso di validità al momento dell’entrata in vigore, in permesso per motivi di lavoro. Nel caso di specie i titoli erano validi a quella data, sicché la disposizione avrebbe dovuto trovare applicazione.
Quanto alla circolare, il Tribunale precisa che l’annullamento dei provvedimenti non ne richiede la caducazione, ciò che sposterebbe la competenza territoriale al TAR Lazio. Una circolare amministrativa contra legem può infatti essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, come affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 5664 del 2017 e da altre pronunce richiamate. Il motivo è quindi fondato e, per il suo carattere assorbente, non residua interesse all’esame del secondo. I ricorsi sono accolti e i provvedimenti annullati, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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