Riparto seggio riserva candidato Presidente non eletto e minor resto circoscrizionale (TAR Sardegna n. 509 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il seggio di riserva spettante al candidato Presidente non eletto che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore si individua tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali a lui collegate in base al minor resto circoscrizionale, e non al minor resto regionale dei gruppi di liste. L’art. 17, comma 7, legge statutaria n. 1/2013 opera infatti nell’ambito della sola fase di riparto interno al gruppo di liste, disciplinata dall’art. 17, e non richiama il livello regionale del riparto tra gruppi di cui agli artt. 14 e 15. L’espressione “minor resto” costituisce una sintesi della “cifra elettorale residuale percentuale” del comma 4. La norma, così interpretata, non contrasta con gli artt. 3 e 48 Cost. né con l’art. 15 dello Statuto sardo, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale il bilanciamento tra rappresentatività e stabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato, quale candidato in una lista circoscrizionale, alle elezioni regionali del 25.02.2024 per il Presidente e per i sessanta componenti del Consiglio Regionale. La competizione ha visto prevalere la candidata Presidente sostenuta da una coalizione, mentre il candidato Presidente collocatosi immediatamente dopo è stato proclamato Consigliere Regionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge statutaria n. 1/2013. Le coalizioni minori non hanno superato le soglie di sbarramento e i seggi sono stati ripartiti tra i due schieramenti principali, nella misura di trentacinque più uno e di ventiquattro.

L’Ufficio Centrale Regionale, dopo la ripartizione tra gruppi di liste, ha attribuito al candidato Presidente non eletto il seggio assegnato alla lista del ricorrente nella circoscrizione di Nuoro, individuata per il minore resto circoscrizionale. Il ricorrente, rimasto estromesso, ha impugnato la proclamazione sostenendo che il seggio andasse prelevato dal gruppo di liste con il minore resto su base regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’individuazione del criterio per l’attribuzione del c.d. seggio di riserva. Richiama l’art. 17, comma 7, legge statutaria n. 1/2013, che assegna al candidato Presidente non eletto l’ultimo dei seggi attribuiti alle liste circoscrizionali a esso collegate in base al minor resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto.

Il Tribunale aderisce all’orientamento già espresso con la sentenza n. 602 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 213 del 2017. La disposizione è rubricata con riferimento all’attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali e non contiene alcun richiamo ai gruppi di liste né al livello regionale. Il “minor resto” è quindi una sintesi della cifra elettorale residuale percentuale del comma 4, grandezza omogenea alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto prevista in via alternativa.

Il criterio del minor resto regionale è invece eterogeneo, perché attiene ai voti conseguiti dai gruppi su base regionale. Appare incoerente individuare dapprima un criterio della fase di riparto regionale e, in via alternativa, un criterio della fase circoscrizionale. La lettura sistematica trova conferma nell’art. 11, comma 2, legge statutaria n. 1/2013: non vi è ragione di attribuire al Presidente perdente il seggio con un sistema diverso da quello previsto per gli altri Consiglieri, in violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte respinge l’eccezione di incostituzionalità sollevata in via subordinata. L’art. 15 dello Statuto sardo impone il rispetto dei principi di rappresentatività e stabilità, rispetto ai quali il criterio del minor resto circoscrizionale non contrasta. Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire le modalità di bilanciamento e qualsiasi sistema elettorale non puramente proporzionale implica un grado di distorsione fisiologico, come chiarito dalla Corte cost. n. 15 del 2008 richiamata dal Consiglio di Stato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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