Conversione del permesso per protezione speciale ammessa anche dopo il D.L. 20/2023 (TAR Toscana n. 943 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, reca una disciplina transitoria che impone di rinnovare per una sola volta, con durata annuale, i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità e che fa salva la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge. La disposizione non subordina la conversione alla data di presentazione dell’istanza, ma alla circostanza che il titolo sia in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della riforma. È pertanto illegittimo il provvedimento della Questura che archivia come inammissibile la domanda di conversione sull’unico presupposto della sua presentazione successiva al 4 maggio 2023. La circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione e senza spostamento della competenza territoriale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Firenze nell’anno 2019 e con scadenza nell’agosto 2024. Dopo aver svolto regolare attività lavorativa, nel luglio 2023 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La Questura archiviava l’istanza come inammissibile. Il provvedimento si fondava sull’assunto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, non fosse più possibile accogliere le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023, in applicazione della circolare ministeriale richiamata. Il ricorrente impugnava l’atto e la circolare presupposta davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, ritenuto assorbente, censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 20/2023. Il Collegio condivide la doglianza e ritiene erronea la ricostruzione giuridica operata dall’amministrazione.
Il giudice osserva che l’art. 7, comma 3, reca una disposizione transitoria espressa. I permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, ferma restando la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, che ha già chiarito come la normativa transitoria consenta la conversione del permesso in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della riforma (TAR Toscana nn. 402 e 403 del 2024, n. 487 del 2024, nn. 619 e 620 del 2024). Il criterio rilevante è dunque lo stato di validità del titolo, non la data di deposito dell’istanza.
Nel caso concreto il permesso era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7, cosicché avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina transitoria. Il Collegio precisa inoltre che l’annullamento non richiede la caducazione della circolare, ciò che sposterebbe la competenza territoriale al TAR Lazio. La circolare contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice dell’atto che ne fa applicazione, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato Sez. IV n. 5664 del 2017).
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il Collegio liquida in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.600,00 a titolo di onorario, oltre accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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