Conversione del permesso per protezione speciale e norma transitoria del decreto cutro (TAR Toscana n. 995 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, detta una disciplina transitoria espressa: i titoli già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta per un anno e resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento che archivi l’istanza come inammissibile fondandosi sulla sola abrogazione della conversione, senza verificare l’applicabilità della norma transitoria. Il diniego è annullato e l’Amministrazione deve riesaminare la domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008, rilasciato il 24 settembre 2021 con scadenza 26 giugno 2023. In data 18 maggio 2023 presentava, tramite il servizio telematico, istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Con provvedimento del 7 settembre 2023 la Questura archiviava l’istanza in quanto inammissibile, richiamando l’abrogazione della conversione disposta dal D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, e la circolare ministeriale che limitava l’applicazione della disciplina previgente alle domande presentate fino al 4 maggio 2023. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo l’applicabilità della normativa vigente al momento del rilascio del permesso e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del regime transitorio conseguente alla riforma del 2023. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 contiene una previsione espressa: i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998, ancora in corso di validità, sono rinnovati una sola volta e con durata annuale dalla scadenza, ma resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, ove sussistano i requisiti di legge.

Il Tribunale verifica l’applicabilità della norma al caso concreto e rileva che il titolo del ricorrente era ancora in corso di validità al momento dell’entrata in vigore dell’art. 7. Da ciò discende l’operatività della disposizione transitoria, che consente la conversione a fronte del possesso dei requisiti.

L’Amministrazione, quindi, non poteva limitarsi a dichiarare l’inammissibilità della domanda richiamando la sola abrogazione. Il provvedimento impugnato risulta viziato perché adotta una lettura della disciplina che prescinde dalla clausola transitoria e dal dato della validità del titolo. Il ricorso è pertanto accolto e il diniego è annullato.

Segue l’ordine di riesame: l’Amministrazione dovrà esaminare nuovamente l’istanza di conversione, conformandosi alle statuizioni della sentenza e verificando nel merito la sussistenza dei requisiti. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, con condanna del Ministero dell’Interno alla refusione del contributo unificato corrisposto dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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