Conversione del permesso da protezione speciale: resta ferma la facoltà (TAR Toscana n. 996 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, reca una disposizione transitoria espressa: i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, D. Lgs. n. 286/1998 in corso di validità sono rinnovati una sola volta e con durata annuale, ma resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge. Ne consegue che l’istanza di conversione presentata dal titolare di un permesso per protezione speciale ancora valido al momento dell’entrata in vigore della novella non può essere archiviata come inammissibile. L’Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda applicando la disciplina transitoria, non quella abrogatrice.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008, con scadenza fissata a due anni dal rilascio. Prima della scadenza chiedeva alla Questura la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
L’Amministrazione respingeva l’istanza, archiviandola come inammissibile, sul presupposto che la legge n. 50/2023 avesse abrogato la possibilità di conversione dei permessi per protezione speciale, richiamando la circolare ministeriale che fissava al 4 maggio 2023 il limite temporale per le istanze presentate sotto la disciplina previgente. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, contestando l’applicazione retroattiva della novella e deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. La domanda cautelare veniva accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nella corretta lettura del regime transitorio dettato dalla legge n. 50/2023. La difesa dell’Amministrazione muoveva dal presupposto che l’abrogazione della facoltà di conversione operasse immediatamente, con l’unico temperamento della circolare per le istanze già presentate.
Il TAR ricostruisce il quadro normativo e rileva che l’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 contiene una disposizione transitoria espressa, che il provvedimento impugnato non considera. La norma prevede il rinnovo annuale, una sola volta, dei titoli in corso di validità e aggiunge che resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, ove ricorrano i requisiti di legge.
Il criterio decisivo è quindi la validità del titolo al momento dell’entrata in vigore della novella. Nel caso concreto il permesso del ricorrente era ancora valido, poiché la scadenza era successiva all’entrata in vigore dell’art. 7. Da qui l’applicabilità della disciplina transitoria, che conserva la facoltà di conversione.
L’argomento dell’Amministrazione, fondato sulla sola abrogazione e sul limite temporale della circolare, risulta quindi superato dal dato normativo. Il ricorso è accolto e il provvedimento di archiviazione è annullato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza conformandosi alle statuizioni della sentenza.
Le spese di lite sono compensate, in ragione della novità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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