Ordine di demolizione e vincolo fluviale: no a nuove censure in appello (C.G.A.R.S. n. 198 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo è inammissibile la censura che investa per la prima volta in appello profili non dedotti nel giudizio di primo grado, attesa la preclusione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., non potendosi ampliare impropriamente la causa petendi originaria. La mancata o irrituale notifica del diniego di condono, peraltro, non può veicolarsi con il ricorso collettivo ove non sussista identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti. Il divieto di costruzione all’interno e a distanza non regolamentare dai corsi d’acqua demaniali ha carattere inderogabile, con la conseguenza che la costruzione abusiva ivi realizzata non è sanabile ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985. L’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e a contenuto vincolato, non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari, anche per effetto di successioni, di un edificio composto da otto appartamenti sito in contrada Alcamo Marina, censito in catasto, per il quale erano state presentate separate istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. Le istanze venivano respinte perché il fabbricato ricade in parte nell’alveo del torrente Lupo e, per il resto, a distanza non regolamentare dalla superficie demaniale del vallone.
I dinieghi non venivano impugnati nei termini. Il Comune adottava quindi le ordinanze di demolizione e, su istanza degli interessati, ne sospendeva dapprima l’efficacia in attesa di approfondimenti del Genio civile; poi, preso atto del parere tecnico, annullava la sospensione con provvedimento del 26 gennaio 2012. Il TAR Sicilia, con la sentenza appellata, dichiarava il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo respingeva. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui si assume la mancata o irrituale notifica del diniego di condono ad alcuni originari ricorrenti. La censura è inammissibile perché mai proposta in primo grado: opera la preclusione dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., richiamata in coerenza con la giurisprudenza secondo cui non possono introdursi in appello doglianze ulteriori rispetto a quelle che hanno delimitato il thema decidendum (Cons. Stato, Sez. V, n. 1502 del 2025).
Il Collegio aggiunge, incidentalmente, che la dedotta irritualità della notifica, prospettata solo da una parte dei ricorrenti, non avrebbe comunque potuto veicolarsi con il gravame collettivo, mancando l’identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta per l’ammissibilità del ricorso collettivo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1775 del 2023).
Nel merito, il secondo motivo — con cui si ribadisce che il fabbricato non ricadrebbe nell’alveo del vallone — è infondato. La nota del Genio civile richiamata nel provvedimento comunale si fonda sul carattere inderogabile del divieto di edificazione in alveo e nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua demaniali, con applicazione dell’art. 33 della legge n. 47/1985 anche alle costruzioni abusive. La generica asserzione sulla erroneità della rappresentazione catastale non confuta tale presupposto, rilevando nel caso concreto la sussistenza del vincolo a difesa delle coste fluviali, non suscettibile di sanatoria.
Parimenti infondato è il terzo motivo. L’ordine di demolizione, come ogni provvedimento sanzionatorio edilizio, è atto dovuto a contenuto vincolato: non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati sacrificati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare (Cons. Stato, Sez. II, n. 8310 del 2024; Sez. VI, n. 7969 e n. 7948 del 2024).
L’appello è dunque in parte inammissibile e nel resto respinto. La mancata costituzione del Comune esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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