Condono edilizio e ordine di demolizione tra atto vincolato e affidamento (Cons. Stato n. 1747 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di condono edilizio è legittimo quando il manufatto realizzato risulti radicalmente diverso, per tipologia, struttura e consistenza volumetrica, da quello oggetto della richiesta di sanatoria, realizzandosi una soluzione di continuità rispetto alle opere originarie. La presentazione della domanda non autorizza a completare, trasformare o ampliare i manufatti, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria. L’ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità: il decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile. Ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la sanzione sostitutiva ha valore eccezionale e non compete all’amministrazione valutarla prima dell’adozione dell’ordine, incombendo sul privato la prova della obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme. Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non rileva quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune ha respinto l’istanza di condono edilizio e ha ingiunto l’ottemperanza a precedenti ordinanze di demolizione. Il Comune non si è costituito. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 3612/2023.
Il ricorrente ha appellato, deducendo l’illegittimità del diniego di condono per asserita concordanza tra immobile e istanza, la lesione del principio di tutela dell’affidamento, l’impossibilità di applicare la demolizione in luogo della sanzione pecuniaria e la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene infondati. Dalla documentazione emerge che il manufatto originario, oggetto dell’istanza del 1995, è stato radicalmente modificato: la struttura in ferro e lamiera è stata interamente sostituita da una costruzione in muratura con dimensioni raddoppiate e portico terrazzo, articolata in due unità abitative. Si tratta di interventi che per natura e consistenza volumetrica realizzano una evidente soluzione di continuità rispetto alle opere oggetto di sanatoria.
La Corte richiama il principio secondo cui la domanda di condono non autorizza a completare o trasformare i manufatti, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria (C.d.S. n. 2171/2022). La perizia di parte non infirma le relazioni comunali, assistite da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e contestabili solo con vittoriosa querela di falso. La parcellizzazione delle istanze di condono è contraria alla lettera della legge, dovendosi considerare l’immobile in termini unitari; correttamente, quindi, il diniego ha dato atto delle pregresse ordinanze di demolizione, che hanno riassunto piena efficacia.
Quanto all’affidamento, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e la recente Sez. III n. 7726 del 2025: l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e le ragioni dell’abusività, senza necessità di ulteriore motivazione sull’interesse pubblico; il tempo non genera affidamento legittimo in assenza dei titoli prescritti.
Il quarto motivo è respinto: la natura dell’abuso escludeva sanzioni alternative a quella ripristinatoria, e l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ha valore eccezionale e derogatorio, incombendo sul privato la dimostrazione, in fase esecutiva, dell’impossibilità di ottemperare (Sez. VII n. 7822 del 2023). Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non rileva trattandosi di procedimento vincolato e rigidamente disciplinato dalla legge (Sez. VII n. 3168 del 2025). L’appello è quindi rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.