Estinzione del ricorso per rinuncia e compensazione delle spese nel rito amministrativo (TAR Campania n. 1312 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue, ai sensi dell’art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm.. Il rinunciante è tenuto a pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. In presenza di rinuncia ritualmente notificata e depositata, il giudizio è dichiarato estinto per rinunzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto per la classe di concorso AJ55 – Strumento Musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado – Pianoforte, per le Regioni Calabria, Campania e Sicilia, unitamente al bando e agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice. Le censure erano sostanzialmente fondate sull’asserita illegittimità di quesiti errati o ambigui, tali da comportare un punteggio superiore a quello conseguito e una migliore collocazione in graduatoria.
Nel corso del giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del FORMEZ PA e concludendo per il rigetto del gravame. In data 29.09.2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., notificata alle controparti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese per sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la questione centrale non attiene al merito delle censure sulla graduatoria, ma alla sopravvenuta sopravvenienza di una rinuncia agli atti del giudizio. La dichiarazione risulta sottoscritta, depositata presso la segreteria e debitamente notificata alle controparti, come documentato dalla parte ricorrente.
Il giudice amministrativo richiama quindi il disposto dell’art. 84 cod. proc. amm., che al primo comma riconosce alla parte la facoltà di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il secondo comma pone a carico del rinunciante l’obbligo di pagare le spese degli atti di procedura compiuti. Il terzo comma prescrive che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in difetto di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti applicativi della norma. La rinuncia è stata depositata e notificata; le controparti non hanno manifestato opposizione alla definizione del giudizio. Il Collegio, pertanto, dichiara il ricorso estinto per rinunzia.
Quanto al governo delle spese, il Collegio rileva che il secondo comma dell’art. 84 cod. proc. amm. consente di derogare all’obbligo di pagamento degli atti di procedura, ove il giudice, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. Tenuto conto del tenore formale della decisione e dell’assenza di contestazioni sostanziali sul punto, le spese di lite sono compensate tra tutte le parti.
La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione, compresa l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dalle Amministrazioni. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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