Bonus esami di Stato non dovuto senza requisiti fissati dalla commissione (TAR Emilia-Romagna n. 256 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di Stato, il punteggio integrativo del voto finale costituisce un elemento premiale aggiuntivo che rientra tra i giudizi di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato ai profili di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, restando insindacabili nel merito le valutazioni sulle competenze acquisite. Il dato letterale della disciplina ministeriale impone di motivare l’attribuzione del bonus, non il suo diniego, con la conseguenza che non sussiste alcuna aspettativa tutelabile al riconoscimento. Non è configurabile disparità di trattamento a fronte di valutazioni discrezionali, poiché ogni candidato giunge al giudizio secondo un percorso proprio che rende privo di valore il raffronto tra voti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava i verbali della commissione dell’esame di Stato di un liceo classico, relativi ai criteri per i punteggi integrativi, alle modalità del colloquio e all’attribuzione dei voti. La candidata, ammessa all’esame con una media elevata e un credito scolastico di 56/60, conseguiva un punteggio finale di 90/100 senza ottenere alcun punteggio aggiuntivo. Contestava altresì il diniego opposto dal liceo alla richiesta di accesso ai verbali e ai punteggi degli altri candidati.
La ricorrente deduceva la violazione delle norme statali e ministeriali sul credito e sul bonus, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento, la disparità di trattamento rispetto a candidati con curricula ritenuti di minor spessore, nonché l’incidenza di un ritardo di circa trenta minuti nella presentazione alla prova orale. L’amministrazione resistente eccepiva la genericità dell’istanza di accesso e la correttezza dell’operato della commissione. L’ordinanza cautelare di rigetto era confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile, segnato dalle particolari modalità di svolgimento dell’esame nel periodo pandemico. L’art. 18, quinto comma, d.lgs. n. 62 del 2017 non risulta invocabile nel caso concreto, poiché l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 ha ridisegnato i pesi del credito scolastico e della prova orale e ha dettato una disciplina specifica per l’integrazione del punteggio.
Il comma 4 dell’art. 24 dell’ordinanza ministeriale consente alla sottocommissione di integrare motivatamente il punteggio fino a cinque punti, sulla base dei criteri fissati dall’art. 16, comma 8, lettera b). La commissione, in sede di riunione preliminare, aveva stabilito che il bonus di tre punti spettasse ai candidati con punteggio da 87 a 90, quello di quattro punti da 91 a 94 e quello di cinque punti oltre tale soglia. La ricorrente, ferma a 90 punti, non raggiungeva quindi il minimo di 91 richiesto per il riconoscimento.
Il Tribunale esclude poi che sussistano obblighi motivazionali sul diniego. Il dato letterale della norma è chiaro nel prevedere che sia l’attribuzione del bonus a dover essere motivata, non anche la sua mancata assegnazione. Ne deriva l’insussistenza di alcuna legittima aspettativa tutelabile. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 592/2023, secondo cui il giudizio degli organi scolastici è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento, e la sentenza TAR Latina n. 898/2022, che colloca il bonus tra i giudizi tecnico-discrezionali. Analogamente, per l’attribuzione della lode, richiama TAR Milano n. 1694/2024.
Quanto all’accesso, la domanda si fondava su una ventilata disparità di trattamento non configurabile a fronte di un’attività prettamente discrezionale come la valutazione del curriculum. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 1681 del 2005, secondo cui ogni allievo giunge al giudizio di maturità secondo un percorso proprio, che rende privo di valore qualunque raffronto. Il ricorso è pertanto respinto anche in relazione al diniego di accesso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.