Scatti stipendiali al collocamento in quiescenza a domanda delle forze di polizia (TAR Sardegna n. 361 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, si applica al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il beneficio dei sei scatti stipendiali opera ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza che rilevi la distinzione tra appartenenti all’ordinamento militare e civile. Il termine del 30 giugno previsto dal secondo comma non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Due ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Le rispettive istanze sono state presentate alle Direzioni provinciali competenti.

L’Istituto ha negato il beneficio, riconoscendo i sei scatti unicamente al personale collocato a riposo per limite di età, inidoneità al servizio o decesso. I ricorrenti hanno allora adito il giudice amministrativo lamentando violazione e falsa applicazione della norma, assumendo di rientrare nella fattispecie del secondo comma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce in materia, che hanno già ritenuto condivisibile l’orientamento volto a riconoscere la fondatezza della pretesa, e le argomentazioni del Consiglio di Stato (tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 10557 del 2023 e n. 10000 del 2023), estendibili alla vicenda. La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti sia all’ordinamento civile sia a quello militare, senza distinzione.

Quanto all’ambito oggettivo, il primo comma attribuisce i sei scatti al personale che cessa dal servizio per età, inabilità permanente o decesso; il secondo comma estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. si limita a confermare la perdurante vigenza del regime, non a restringerlo. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato alcuna reviviscenza della formulazione originaria del d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

Il superamento del termine del 30 giugno non produce effetti decadenziali: la previsione è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La relativa questione è quindi estranea al calcolo dell’indennità di buonuscita, come lo è quella relativa all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che riguarda la sola base pensionabile.

Sulla prescrizione, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il termine quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. I prospetti di liquidazione versati in atti dimostrano l’esercizio tempestivo del diritto. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del beneficio e degli accessori, e condanna dell’Istituto al pagamento entro 120 giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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