Ordine di demolizione al proprietario non autore dell’abuso senza avviso di avvio (TAR Calabria n. 1255 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo va ingiunto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso, anche quando i due soggetti coincidano solo in parte. La posizione del proprietario non richiede la prova di un elemento soggettivo di partecipazione all’abuso: prevale la natura repressiva della situazione illecita e il fine di conformare il territorio agli strumenti urbanistici. Il procedimento ha natura vincolata e non impone la comunicazione di avvio, trattandosi di misura ancorata a presupposti di fatto e di diritto. La motivazione è sufficiente quando l’ordinanza descrive compiutamente il manufatto e richiama il verbale di accertamento. Non è necessaria l’indicazione analitica dell’area da acquisire quando essa coincide con la sede del manufatto.

Il Fatto

Il Comune di Tropea ha ingiunto alla ricorrente, proprietaria di un’area identificata al catasto, la demolizione e lo sgombero di un manufatto realizzato in assenza di titoli abilitativi, con ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. L’area risultava assoggettata a vincolo paesaggistico-ambientale e sismico.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza chiedendo l’annullamento previa sospensiva, contestando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, la mancata indicazione dell’area da acquisire e l’assenza di un elemento soggettivo in capo alla proprietaria, che non aveva realizzato l’abuso. Il Comune si è costituito sostenendo la legittimità del provvedimento. Dopo un’ordinanza istruttoria, con cui è stato acquisito il verbale di sopralluogo, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo ricordando l’orientamento consolidato: in presenza di abuso edilizio l’ordinanza di demolizione è misura sanzionatoria ancorata a presupposti determinati e va emanata senza indugio, senza necessità di evidenziare particolari ragioni di interesse pubblico. La mancata comunicazione di avvio non conduce per ciò solo all’annullamento, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale rileva che l’ordinanza indica in modo sufficiente i presupposti di fatto e di diritto: presenza del manufatto abusivo con descrizione puntuale, sua localizzazione sulle particelle della ricorrente, assenza di titoli autorizzatori, assoggettamento dell’area a vincolo. Sono così integrati gli elementi richiesti dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. La mancata allegazione del verbale non è censurabile, perché l’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 la impone solo quando le ragioni della decisione risultino da altro atto richiamato, mentre qui la descrizione del manufatto è riportata direttamente nell’ordinanza.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude che l’omessa indicazione dell’area da acquisire renda annullabile il provvedimento. Quando l’acquisizione riguarda la sola area di sedime del manufatto, non è richiesta una compiuta indicazione dei parametri catastali; solo se oggetto dell’acquisizione sia un’area ulteriore occorre espressa motivazione, che attiene comunque al successivo provvedimento di acquisizione e non all’ordine di demolizione.

Il Tribunale affronta infine la censura sull’elemento soggettivo. La norma ingiunge la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso, considerando espressamente l’ipotesi in cui siano soggetti differenti. Prevale la natura repressiva della situazione abusiva, espressione del potere di governo del territorio, che non coincide con la natura sanzionatoria. L’elemento soggettivo è richiesto solo per il provvedimento di acquisizione gratuita, il cui presupposto è la mancata demolizione dopo l’ingiunzione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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