Amianto, obbligo di bonifica a carico del proprietario anche senza detenzione (TAR Abruzzo n. 142 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica dei manufatti contenenti amianto grava sul proprietario dell’immobile in quanto titolare del corrispondente diritto reale, e non in quanto detentore o utilizzatore del bene. La regola dell’art. 12, comma 3, legge n. 257/1992, che pone a carico dei proprietari il costo delle operazioni di rimozione, individua il destinatario finale della spesa e legittima l’ordine di intervento anche solidale verso chi non abbia la materiale disponibilità dell’immobile. Il presupposto dell’ordinanza contingibile e urgente non richiede un evento nuovo e imprevedibile, ma l’attualità della situazione di pericolo e l’idoneità del provvedimento a rimuoverla; il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza e la persistenza del rischio può aggravare la situazione.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di un immobile acquistato all’asta pubblica e mai entrata in possesso del bene, impugna l’ordinanza con cui il Commissario Straordinario del Comune ha ordinato la bonifica della copertura in amianto dell’edificio. L’ordine era stato indirizzato in via solidale alla società detentrice del bene e alla proprietaria.
La ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva, non avendo la disponibilità dell’immobile; la violazione del contraddittorio per omesso avviso di avvio del procedimento; il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti di urgenza e imprevedibilità del pericolo. Il Tribunale respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 83/2020 e, all’esito dell’udienza, trattiene la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto degli obblighi in materia di amianto richiamando la distinzione tra obblighi di controllo e manutenzione, gravanti su chi detiene o utilizza il bene, e obblighi di intervento e bonifica, gravanti sul proprietario. La regola dell’art. 12, commi 3 e 5, legge n. 257/1992, letta insieme al punto 4 dell’allegato al D.M. 6 settembre 1994, è riferita al titolare del diritto reale e non al detentore, perché i costi di eliminazione dei vizi strutturali dell’immobile non possono che gravare su chi ne è titolare.
Su questa base il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato n. 767 del 2022 e le pronunce ivi citate (Cons. Stato n. 1759 del 2021, n. 7665 del 2019, Corte cost. n. 14 del 2014). Ne deriva la legittimità dell’ordinanza che ha imposto l’intervento in via solidale alla società detentrice e a quella proprietaria. La circostanza dell’avvenuto acquisto all’asta e della mancata immissione in possesso non esclude la legittimazione passiva della proprietaria.
Il Collegio passa poi ai presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente. La sorveglianza sui manufatti in amianto deve essere continua, perché fenomeni atmosferici e naturali possono rendere pericolosi manufatti in precedenza sicuri. Il requisito della situazione eccezionale e imprevedibile va quindi interpretato nel senso che rileva la necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici, a prescindere dalla prevedibilità del pericolo.
Il decorso del tempo, precisa il Tribunale, non consuma il potere di ordinanza: ciò che conta è la dimostrazione dell’attualità del pericolo e l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, con la conseguenza che la persistenza del rischio può aggravarlo. Nel caso concreto l’ordinanza richiama la relazione tecnica, che documenta rotture, usura delle lastre, fibre affioranti e residui friabili nelle grondaie, da cui emerge il rischio concreto di esposizione a fibre di amianto.
Le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono pertanto respinte, così come quelle relative al contraddittorio. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in assenza di costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
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