Reddito datore e soglie D.M. 20.05.2020 per conversione permesso temporaneo (TAR Lombardia n. 1361 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno temporaneo di cui all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, la verifica dell’adeguatezza del reddito del datore di lavoro domestico è integralmente demandata alle soglie fissate dall’art. 9 del D.M. 20.05.2020, superate le quali il requisito si considera automaticamente soddisfatto, senza residui margini di discrezionalità amministrativa. Il diniego che si fondi su generiche affermazioni di inattendibilità, prive di aggancio normativo o regolamentare, è pertanto viziato. Quanto al reddito dello straniero, il requisito non tollera una valutazione statica, ma richiede un apprezzamento globale e prospettico, esteso alla prevedibile capacità reddituale futura.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, scaduto il 1.12.2020 e prorogato fino al 31.07.2021. In data 1.10.2020 presenta istanza di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato, in qualità di addetto alle pulizie.

La Questura rigetta l’istanza rilevando la cessazione del rapporto per dimissioni e l’estraneità del settore alle previsioni della sanatoria; irrilevante, per l’amministrazione, il nuovo rapporto domestico a tempo indeterminato avviato in data 10.03.2022. Accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 333/2023, l’amministrazione riesamina e, il 07.09.2023, conferma il diniego con diversa motivazione, dubitando della sostenibilità economica del rapporto domestico. Il ricorrente impugna con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’atto impugnato superato dal nuovo provvedimento di diniego, munito di autonome motivazioni. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti, dando continuità ai profili di fumus boni iuris già rilevati in sede cautelare.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la Questura riconosce il superamento della soglia di euro 27.000 fissata dal D.M. 20.05.2020 per i nuclei familiari con più soggetti conviventi. Tale dato è sufficiente: la giurisprudenza citata (TAR Firenze n. 5 dell’11.01.2023) conferma che gli unici parametri a cui la disciplina dell’emersione ancora la capacità reddituale del datore sono quelli dell’art. 9 del decreto ministeriale.

Il provvedimento impugnato si limita invece ad affermazioni generiche circa la “poco credibile” sostenibilità del rapporto, senza indicare alcuna fonte normativa o parametro regolamentare. La valutazione amministrativa, osserva il Collegio, deve fondarsi su presupposti oggettivi: una volta superata la soglia, non residuano margini discrezionali di apprezzamento.

Quanto alle condizioni del ricorrente, i redditi documentati dal 2016, con importi adeguati nelle annualità 2020/2021 e superiori all’assegno sociale per il 2022, dimostrano capacità di inserimento lavorativo e di mantenimento. Il requisito reddituale non può essere oggetto di una valutazione “statica”, dovendo estendersi alla prevedibile capacità reddituale futura (Cons. Stato n. 1940 del 19.03.2020).

Il ricorso è quindi accolto, con conseguente obbligo di rideterminazione sull’istanza, anche alla luce dell’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020 in tema di cessazione del rapporto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *