Silenzio sull’accesso ai crediti superbonus sospesi da sequestro penale (TAR Lombardia n. 1365 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione non può lasciare senza risposta l’istanza di accesso agli atti con cui il richiedente chiede conto di una vicenda che ha inciso sui crediti d’imposta presenti nel suo Cassetto fiscale. Qualora il provvedimento richiesto non sia materialmente esistente, perché l’operazione si è risolta in una mera condotta materiale conseguente a un sequestro penale, l’amministrazione ha comunque l’obbligo di dichiararne formalmente l’inesistenza. La dichiarazione del funzionario responsabile del procedimento è indispensabile per chiudere in modo congruo l’iter di accesso e per assumere la relativa responsabilità. Il diritto alla conoscenza degli atti trova tutela anche rispetto al silenzio significativo serbato sull’istanza. Il ricorso avverso il silenzio-diniego è pertanto fondato nei limiti dell’obbligo dichiarativo.

Il Fatto

Una società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate l’accesso alla documentazione relativa al provvedimento con cui erano stati cancellati dall’area riservata del Cassetto fiscale e dalla Piattaforma cessione crediti alcuni crediti d’imposta, per un valore nominale complessivo come indicato negli atti. L’amministrazione non ha risposto, facendo così formare un silenzio-diniego sull’istanza procedimentale ex art. 25 della legge n. 241/1990.

La società ha proposto ricorso in riassunzione, deducendo che, anche qualora il provvedimento richiesto non fosse esistito, l’Agenzia avrebbe dovuto comunicarlo con una dichiarazione formale. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di interesse e sostenendo di non detenere il documento: la cancellazione dei crediti si sarebbe risolta in una mera attività materiale, conseguente a un sequestro penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato pacifico tra le parti: il blocco dei crediti è direttamente riconducibile a un sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., disposto dal giudice penale fino alla concorrenza della somma indicata. Si tratta di crediti d’imposta non tracciabili del cd. superbonus 110, correlati alle detrazioni fiscali previste dagli artt. 119-121 del d.l. n. 34/2020.

Secondo l’Agenzia, il sequestro non ha determinato alcuna attività provvedimentale, ma una mera sospensione della disponibilità della somma, in attesa del provvedimento definitivo del giudice penale. Da qui la conseguenza che il documento richiesto sarebbe assente e mai formato.

Il Tribunale non ritiene però che ciò esaurisca gli obblighi dell’amministrazione. Non risulta agli atti alcuna dichiarazione formale del funzionario responsabile che attesti l’inesistenza del documento richiesto. Tale dichiarazione è indispensabile, anche per l’assunzione di responsabilità che ne deriva, per chiudere in modo congruo ed esaustivo l’iter avviato con la richiesta di accesso.

Diversamente opinando, osserva il Collegio, resterebbe non adeguatamente tutelata la posizione giuridica di diritto alla conoscenza degli atti, specie con riferimento alla condotta di silenzio significativo tenuta dall’Agenzia rispetto a un procedimento che, sebbene collegato al provvedimento del giudice penale, ha coinvolto direttamente e concretamente la richiedente.

Sotto concorrente profilo, non è possibile negare l’esistenza di un interesse qualificato alla conoscenza del documento, o quantomeno alla dichiarazione della sua inesistenza: la gestione del Cassetto fiscale genera la necessità che il creditore abbia libero accesso alle informazioni amministrative relative ai fatti incidenti su quel rapporto, anche per valutare la tutela giurisdizionale della propria posizione. Il ricorso è quindi accolto nei limiti precisati, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità e parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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