Revocazione parziale e interesse al ricorso per cassazione dopo l’annullamento (Cass. civ. Sez. I n. 26104 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, permane l’interesse alla decisione del ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione, ove quest’ultima abbia carattere parziale ed investa una parte della sentenza d’appello indipendente dalla parte cassata. È pertanto configurabile la revocazione parziale, in aderenza alle regole dell’impugnazione parziale di cui all’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, cod. proc. civ.. Il vizio revocatorio per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone una mera svista percettiva e non è invocabile quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito punto controverso oggetto di dibattito tra le parti.

Il Fatto

Una società, debitrice principale, insieme a due fideiussori aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito per far dichiarare illegittimi gli addebiti operati su due conti correnti a titolo di interessi ultralegali, usurari e anatocistici e di commissione di massimo scoperto, chiedendo la ripetizione dell’indebito. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande dei fideiussori e respinto quelle della società per mancata produzione dei contratti e di parte degli estratti conto, con conseguente impossibilità di rideterminare i saldi.

La Corte d’appello aveva rigettato il gravame della sola società, confermando il diniego della rimessione in termini e dell’ordine di esibizione. Avverso quella decisione la società aveva proposto ricorso per cassazione e, quanto all’altro conto, domanda di revocazione davanti alla stessa Corte d’appello. La sentenza di rigetto della revocazione è stata impugnata con il ricorso per cassazione oggi deciso, dopo che questa Corte, con ordinanza n. 12993 del 2023, aveva cassato la decisione del 2018 limitatamente al conto corrente n. 434310/158, accogliendo il motivo sull’anatocismo.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio affronta un profilo di ammissibilità. L’annullamento parziale della sentenza d’appello pone l’interrogativo sulla persistenza dell’interesse ad ottenere la pronuncia sulla sentenza di rigetto della revocazione. La regola secondo cui, proposti contro la stessa sentenza revocazione e cassazione, l’annullamento in accoglimento di quest’ultima rende inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la sentenza che ha rigettato la revocazione — affermata da Cass. n. 10759 del 2000 — non determina questioni applicative quando la revocazione è generale, poiché la rescissione attinge la sentenza nella sua interezza.

La Corte riconosce però la figura della revocazione parziale, che trova sostegno nella disciplina dell’impugnazione parziale e dell’effetto espansivo interno. Richiama il principio per cui l’acquiescenza alle parti non impugnate presuppone l’autonomia delle diverse parti della decisione (Cass. n. 33 del 2008), escludendosi quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra (Cass. n. 2062 del 2001; Cass. n. 9141 del 2007), e quello per cui l’effetto espansivo interno opera con vincolo di dipendenza da intendere con estremo rigore (Cass. n. 19937 del 2004; Cass. n. 23985 del 2019). Dopo aver ricordato l’orientamento che aveva escluso la revocazione parziale (Cass. n. 4862 del 2019) e quello opposto (Cass. n. 3465 del 1972; Cass. n. 12721 del 2016), il Collegio aderisce all’indirizzo più recente (Cass. n. 8773 del 2020; Cass. n. 32288 del 2023).

Nella specie il ricorso è ammissibile: la revocazione concerne una parte autonoma della sentenza d’appello e il suo eventuale accoglimento rescinderebbe quella parte soltanto, e le altre da essa dipendenti, sicché l’ordinanza n. 12993/2023 non ha fatto cessare la materia del contendere e permane l’interesse della ricorrente. Viene enunciato il principio di diritto riportato in massima.

Quanto al merito, il Collegio ricorda che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva immediatamente evincibile e non in un errore di giudizio, deve essere essenziale e decisivo e non può riguardare un punto controverso (Cass. Sez. Un. n. 31032/2019; Cass. Sez. Un. n. 30994/2017; Cass. Sez. Un. n. 20013/2024). La censura sul momento genetico del rapporto è estranea alla ratio decidendi, incentrata sul giudizio di fatto circa la stipulazione in forma scritta e la consegna di copia al correntista; la contestazione sulla consegna del documento investe un giudizio di merito. I motivi successivi, inscindibilmente legati al primo, denunciano al più un errore di giudizio, non sindacabile in sede revocatoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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