Acquirente a titolo particolare dopo il pignoramento e legittimazione all’opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 1485 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquirente a titolo particolare del bene immobile, che abbia acquistato successivamente alla trascrizione del pignoramento, è privo di legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., non succedendo nella posizione passiva dell’esecutato. Il suo unico strumento di tutela è costituito dall’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., con la quale, tuttavia, non è consentito far valere i vizi della procedura esecutiva. I vizi attinenti alla descrizione dei beni pignorati e alla loro identificazione catastale, non implicando il difetto del diritto di agire esecutivamente, integrano vizi formali del pignoramento, da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il cui provvedimento conclusivo non è appellabile. In materia di spese di lite non sussiste un diritto alla compensazione, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. La difesa di più parti aventi identica posizione processuale e assistite dallo stesso avvocato comporta la liquidazione di un compenso unico.
Il Fatto
Il Comune di Messina, in forza di una sentenza penale di condanna al pagamento di una provvisionale, introduceva una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore. Avverso l’esecuzione, il debitore proponeva opposizione deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo e la nullità del pignoramento per assoluta incertezza dei beni staggiti. Nel corso del giudizio si costituiva anche la società acquirente di alcuni dei beni pignorati, la quale aderiva alle difese dell’opponente, oltre alla banca intervenuta in qualità di aggiudicataria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo infondate le censure relative alla ritualità della notifica, alla legittimazione della società acquirente e all’inesistenza del titolo. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione il debitore e la società acquirente, sulla base di sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando l’inammissibilità del primo motivo, concernente la dedotta sanatoria della notifica dell’atto introduttivo, per l’astrattezza della doglianza e la mancata dimostrazione del pregiudizio concreto subito. Nel merito, il secondo motivo è stato respinto in quanto la società acquirente, avendo acquistato il bene a titolo particolare dopo la trascrizione del pignoramento, non era legittimata a proporre opposizione esecutiva, dovendo semmai esperire l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. strumento che non consente di far valere vizi della procedura.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza di una preclusione da precedente giudicato, essendo le questioni sulla validità del titolo già state oggetto di precedenti ordinanze rese in sede di opposizione endoesecutiva. Da tale preclusione è rimasto assorbito il quarto motivo, non potendo essere riesaminata la sussistenza attuale del titolo esecutivo, essendo il rilievo ufficioso limitato al solo dato formale.
Il quinto motivo, relativo ai vizi del pignoramento per l’erronea indicazione del Comune di ubicazione dei beni, è stato ritenuto infondato: tali vizi attengono alla corretta descrizione dei beni e non implicano il difetto del diritto di agire esecutivamente, integrando pertanto vizi formali rilevanti ex art. 617 c.p.c., la cui sentenza non è appellabile. Infine, il sesto motivo concernente la regolamentazione delle spese è stato dichiarato inammissibile per l’insindacabilità della valutazione del giudice di merito in assenza di vizi logici.
La Corte ha, altresì, affermato il principio del compenso unico per la difesa di più parti aventi identica posizione processuale e assistite dallo stesso avvocato, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle controparti e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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