Conversione del rito per cumulo di domande di ottemperanza e annullamento (TAR Sardegna n. 12 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cumulo di domande soggette a riti diversi, proposte nello stesso ricorso, impone al giudice amministrativo di disporre la conversione del rito in quello ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il quale stabilisce che, se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario. L’azione di ottemperanza, l’azione di annullamento e l’azione di accesso, ove cumulate, non possono essere trattate con riti differenti nell’ambito del medesimo giudizio, ma richiedono la prosecuzione nelle forme del rito ordinario, con rimessione del ricorso sul ruolo ordinario per la fissazione dell’udienza pubblica. La domanda cautelare resta assorbita dal merito quando le parti concordano sulla trattazione congiunta; l’istanza di accesso può essere trattata separatamente in camera di consiglio.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università. All’esito della selezione, conclusasi con la proclamazione del candidato risultato vincitore, la ricorrente aveva già ottenuto una sentenza favorevole del TAR che aveva disposto la rivalutazione dei candidati.

A seguito della riedizione della procedura in esecuzione di quella sentenza, la ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo, articolato in domande graduate e contestuali: in via principale, l’ottemperanza alla sentenza del TAR e la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti della rivalutazione; in via subordinata, per quanto eccedente la tutela propria dell’ottemperanza, l’annullamento degli stessi atti previa sospensione cautelare; infine, un’azione per l’accesso ai documenti della procedura e per la tutela riparatoria in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, rilevata la pluralità di domande contestuali e graduate, ha valutato la disciplina processuale applicabile alla fattispecie. La coesistenza, nel medesimo ricorso, di azioni di ottemperanza, di annullamento e di accesso ha reso necessario individuare il rito applicabile, atteso che ciascuna di tali azioni è soggetta a un rito diverso.

L’art. 32 c.p.a. prevede che, quando le azioni sono soggette a riti diversi, si applichi il rito ordinario. Il Collegio ha pertanto disposto la conversione del rito, con la conseguente rimessione del ricorso sul ruolo ordinario per la successiva fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito.

Quanto alla domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato che la stessa deve ritenersi assorbita dal merito, con l’accordo delle parti, attesa la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie.

In relazione all’istanza di accesso, sulla quale la ricorrente ha insistito, il Collegio ha ritenuto opportuno fissare una specifica camera di consiglio per la trattazione separata di tale domanda, in considerazione della natura e della disciplina propria dell’azione di accesso.

La decisione si caratterizza per l’applicazione del criterio di prevalenza del rito ordinario nel cumulo di azioni soggette a riti differenti, conformemente al principio di concentrazione processuale, evitando la frammentazione del giudizio e la moltiplicazione di procedimenti connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *