Convertibilità del permesso per protezione speciale anche dopo il d.l. n. 20/2023 (TAR Lombardia n. 2504 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 20 del 2023 salvaguarda la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in titolo per lavoro subordinato per tutti i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, a prescindere dai motivi che ne avevano giustificato il rilascio. L’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998 ha travolto la convertibilità a regime dei titoli per protezione speciale, ma la norma di salvezza ha preservato integralmente la facoltà per i titoli già attribuiti. È irragionevole distinguere, ai fini della conversione, tra le diverse ipotesi del comma 1.1, poiché tutte rispondono alla medesima finalità di ancorare la presenza dello straniero a un titolo ordinario. Il provvedimento che dichiari inammissibile la conversione senza applicare la disciplina di favore incorre in violazione di legge.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina extracomunitaria, è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dal Questore nel luglio 2022 ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008. Nel febbraio 2024 presenta istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura dichiara l’istanza inammissibile e la rigetta implicitamente con provvedimento del 15.02.2024, notificato a mani nella stessa data.
La ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione della disciplina transitoria del d.l. n. 20 del 2023. Il Ministero dell’Interno si costituisce; la Questura non si costituisce. All’udienza del 26 settembre 2024 la causa passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023 ha abrogato il terzo periodo dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, eliminando il divieto di espulsione fondato sulla sola lesione della vita privata e familiare. La figura del permesso per protezione speciale viene meno, in questa ipotesi, quale strumento di permanenza sul territorio.
Il comma 2 dello stesso art. 7 garantisce l’ultrattività della previgente disciplina per le domande già presentate al 6 maggio 2023: si tratta di previsione sul procedimento di rilascio. Il comma 3 disciplina invece i permessi già attribuiti e contiene due distinte ipotesi. La prima prevede il rinnovo per una sola volta dei titoli collegati alle condizioni abrogate. La seconda stabilisce che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno».
Il Tribunale collega questa seconda previsione all’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, che ammetteva a conversione tutti i permessi per protezione speciale senza distinzione. Se l’abrogazione ha travolto a regime la convertibilità, la norma di salvezza l’ha preservata per i permessi già rilasciati in ragione di qualsivoglia presupposto del comma 1.1.
Il Collegio esclude che la scelta legislativa sia irragionevole: non è frustrato l’affidamento dello straniero nell’evoluzione del titolo verso una forma di radicamento ordinario. Sarebbe stato incongruo differenziare la conversione secondo i motivi del rilascio, poiché per tutte le ipotesi del comma 1.1 ricorre la medesima finalità di politica legislativa. Né il legislatore ha inteso riservare un regime più favorevole proprio ai permessi contestualmente abrogati.
Nel caso concreto la ricorrente ha sollecitato la conversione di un permesso ottenuto prima dell’entrata in vigore del decreto, invocando la disciplina di favore. La Questura non ha considerato l’art. 7, comma 3, incorrendo nel vizio di violazione di legge, assorbente. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 793 del 2024, resa in termini pressoché analoghi, e l’orientamento conforme dei TAR. L’atto è annullato; la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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