L’adeguamento tecnico-funzionale del PRP non può veicolare depositi chimici in area portuale (Cons. Stato n. 2323 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore portuale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, l. n. 84/1994, è ammesso solo per le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano, con la conseguenza che la variazione funzionale deve essere accompagnata dalla dimostrazione che i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo. L’inserimento, mediante ATF, della funzione C5 per un deposito di prodotti chimici e petrolchimici in area destinata a movimentazione di contenitori e merci convenzionali eccede il perimetro dello strumento semplificato e richiede la variante ordinaria. Il procedimento di ATF, ancorché atto di pianificazione, non è astratto quando è attivato su istanza del privato e valutato sulla base del progetto concreto: da ciò discende l’interesse a ricorrere degli operatori concorrenti pretermessi. Le risorse del c.d. decreto Genova non possono finanziare una mera rilocalizzazione di impianti esistenti, priva di connessione con il crollo del viadotto e non idonea a sviluppare i traffici portuali.

Il Fatto

Due società titolari di concessioni demaniali nel porto di Genova, attive nella movimentazione di rinfuse liquide alimentari, hanno impugnato gli atti con cui l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato il trasferimento dei depositi chimici di un’altra impresa nella zona di Ponte Somalia. Il progetto prevedeva l’inserimento della funzione C5 nel piano regolatore portuale mediante adeguamento tecnico-funzionale, oltre al finanziamento commissariale per trenta milioni di euro.

Le ricorrenti avevano presentato un’istanza concorrente per la stessa area, dichiarata recessiva dall’Autorità. Il TAR Liguria ha accolto il ricorso e annullato gli atti, compreso il parere conclusivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’Autorità ha proposto appello principale e la controinteressata appello incidentale, contestando nel merito la qualificazione dell’intervento come modifica non sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i gravami. Sul piano preliminare, la verificazione disposta con ordinanza istruttoria è ritenuta attendibile, logica e congruamente motivata: i verificatori non hanno invaso il campo giuridico, perché la questione dell’ammissibilità dell’ATF dipende dall’accertamento tecnico sull’aumento dei carichi ambientali.

Il ricorso collettivo è ammissibile: le posizioni delle due società sono omogenee e la riconducibilità al medesimo centro imprenditoriale emerge dall’assetto societario. La censura dell’appellante sul conflitto di interessi è generica e, comunque, infondata.

Quanto all’interesse a ricorrere, la Corte chiarisce un punto di rilievo generale. L’ATF non è un atto pianificatorio astratto, poiché è stato adottato su istanza della controinteressata e valutato sulla base del progetto concreto, ampiamente utilizzato nell’istruttoria. Sostenere il contrario integra un inammissibile venire contra factum proprium. La legittimazione delle concorrenti pretermesse è quindi piena.

Nel merito, la Corte conferma che la rilocalizzazione non risponde alle finalità dell’art. 9-bis d.l. n. 109/2018. Si tratta di un’esigenza urbanistica preesistente, non connessa al crollo del viadotto e neutra rispetto al volume complessivo dei traffici, mancando qualsiasi valutazione comparativa. Il Collegio esclude il dedotto sindacato di merito: il giudice amministrativo ha verificato la congruità del progetto con gli obiettivi di legge.

Il fulcro della decisione è l’art. 5, comma 5, l. n. 84/1994. Le linee guida ministeriali richiedono la dimostrazione che i carichi tecnici ed ambientali non mutino in modo significativo. I verificatori hanno concluso che il potenziale impatto del progetto impone almeno la verifica di assoggettabilità a VIA statale e che la modifica non può essere approvata con procedura semplificata. Analoga conferma riguarda l’art. 15 d.m. 31.07.1934: i prodotti dichiarati fanno ricadere il deposito nel campo di applicazione della norma, senza che sia stata concessa alcuna deroga.

La Corte precisa che ciò non preclude in assoluto la modifica del piano, ma impone il ricorso alla variante ordinaria, con coordinamento rispetto alla zona di tutela aeroportuale. Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti, incluso il Comune, la cui condotta processuale contraddice la dedotta posizione marginale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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