L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si radica davanti al TAR (TAR Toscana n. 1966 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo giudiziale, munito di attestazione di conformità, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo il giudicato formatosi. Il TAR, quale giudice dell’ottemperanza, ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo maturato dall’amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza n. 631 del 3 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, a titolo di retribuzione professionale docenti per l’A.S. 2020/2021, della somma di € 1.350,24 oltre interessi legali.
La ricorrente ha domandato altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con vittoria delle spese distratte al procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è stata decisa alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti è risultato che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 3 settembre 2024.
È quindi decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Il titolo era inoltre passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno il 28 marzo 2025.
Superato il vaglio di ammissibilità, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero, ove nelle more non avesse ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, nella parte riguardante la condanna in favore della ricorrente, con esclusione della condanna alle spese legali ivi disposta e non oggetto di domanda di ottemperanza.
Il termine assegnato per provvedere è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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