Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e diniego del risarcimento per condotta (TAR Sicilia n. 3180 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del titolo edilizio impugnata quando è già divenuto inoppugnabile il diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo alle medesime difformità non è idonea a procurare alcuna utilità al ricorrente, con la conseguenza che la domanda di annullamento va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Parimenti va rigettata la domanda risarcitoria quando il pregiudizio economico lamentato discenda dalla condotta processuale del danneggiato che ha fatto perimere il giudizio avverso il diniego in sanatoria. Ai sensi degli artt. 1227, comma 2, c.c. e 30, comma 3, c.p.a., il risarcimento presuppone che il danneggiato abbia attivato e proseguito in modo diligente tutti i poteri procedimentali e di reazione processuale volti a eliminare l’attività amministrativa illegittima. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di cui all’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 rende il fabbricato difforme da quello assentito ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, salva l’individuazione di parti scorporabili. Né può accogliersi la richiesta di C.T.U. volta alla quantificazione del danno quando il pregiudizio risarcibile sia stato escluso e l’istanza risulti meramente esplorativa.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Acireale, otteneva nel 2011 una concessione edilizia per demolizione parziale e ricostruzione, poi decaduta per mancato inizio dei lavori. Presentava nuova istanza e otteneva nel 2012 il rilascio di una nuova concessione, ai sensi della l.r. n. 17/1994, con prescrizione di intervento di restauro e risanamento conservativo. Otteneva anche i benefici di cui all’art. 33 l.r. n. 6/2009 e un finanziamento bancario.

Nel 2013 il cantiere veniva sottoposto a sequestro penale per contestazione dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001; il procedimento si chiudeva con assoluzione nel 2018. Il dissequestro interveniva nel 2019, quando i termini di validità del titolo erano già spirati. Il Comune avviava quindi un procedimento di revoca in autotutela, assumendo la difformità dell’intervento realizzato rispetto al titolo. Il ricorrente impugnava la revoca chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Nelle more decedeva e la causa era proseguita dall’erede.

La Motivazione della Corte

Il Comune eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, rilevando che il ricorrente aveva proposto istanza di concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sulla quale era intervenuto diniego espresso, impugnato con autonomo ricorso poi dichiarato perento con decreto presidenziale. Il Collegio accoglie l’eccezione limitatamente alla domanda di annullamento: anche in caso di accoglimento, la riviviscenza della concessione revocata non consentirebbe alla parte di trarre utilità, stante l’inoppugnabilità del diniego in sanatoria.

Il Tribunale osserva che lo stesso ricorrente, presentando istanza ex art. 36, aveva ammesso l’esistenza di rilevanti difformità rispetto al titolo rilasciato, senza prospettare che le modifiche fossero scorporabili. La mancata ultimazione dei lavori nel termine dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 rende il fabbricato difforme da quello assentito ai sensi dell’art. 31, non avendo la parte individuato parti autonome strutturalmente e funzionalmente assistite dal titolo. La domanda di annullamento è quindi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le medesime argomentazioni fondano il rigetto della domanda risarcitoria. La definitiva frustrazione del bene della vita è imputabile alla condotta processuale della parte, che ha lasciato perimere il giudizio avverso il diniego in sanatoria, escludendo la possibilità di conservare l’utilità del titolo. Il Collegio richiama i principi degli artt. 1227, comma 2, c.c. e 30, comma 3, c.p.a.: il risarcimento presuppone che il danneggiato abbia esperito e proseguito le azioni impugnatorie e di condanna previste dal codice del processo amministrativo, qui solo esercitate ma successivamente abbandonate, secondo il criterio di ordinaria diligenza.

Né il ricorrente ha indicato opere autonome e scorporabili che sarebbero state legittimamente acquisite in caso di riviviscenza del titolo. L’istanza di C.T.U. per la quantificazione del danno è respinta perché superflua, essendo escluso il pregiudizio economico ex art. 1223 c.c., e meramente esplorativa. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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