Ricorso avverso progetto comunale di convogliamento acque spetta al TSAP (TAR Calabria n. 1791 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti amministrativi che, sebbene adottati da autorità diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche e sulla realizzazione di opere idrauliche rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933. La circostanza che l’atto promani da un Comune e persegua interessi generali diversi non sottrae la controversia al giudice specializzato, ogni qualvolta l’atto finisca con l’interferire con il sistema di utilizzazione delle acque. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., e la domanda può essere riproposta innanzi al giudice del riparto entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare, sin dal 2001, di una concessione demaniale per l’esercizio di un’attività sul litorale del Comune di Diamante. All’area in concessione si accede mediante un sottopasso pedonale che collega la strada parallela alla spiaggia direttamente all’arenile.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta e con il relativo progetto esecutivo, ha approvato interventi di sicurezza consistenti nello smaltimento delle acque piovane mediante convogliamento nel sottopassaggio pedonale, con realizzazione di un canale e di pozzi che trasformerebbero il passaggio in un condotto d’acqua diretto all’arenile demaniale. Il ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento previa sospensiva. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di legittimazione ad agire e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio l’art. 73, comma 3, c.p.a. ha imposto al collegio di rilevare d’ufficio un possibile profilo di difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Le parti hanno potuto interloquire e hanno rimesso la decisione al collegio.

Il Collegio muove dall’art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933, che radica la giurisdizione del giudice specializzato sui ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Richiama quindi l’orientamento secondo cui la vis attractiva della materia opera anche per atti promananti da autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, purché caratterizzati da incidenza diretta sulla realizzazione, localizzazione e gestione delle opere idrauliche.

Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 24154 del 2013 e Sezioni Unite n. 2710 del 2020, secondo cui va riconosciuta la giurisdizione specializzata quando l’atto incide in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque e del demanio idrico; restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati allo sfruttamento delle acque e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. Viene richiamato anche un proprio precedente del 2024 in materia di ordinanza sindacale di rimozione di detriti e sagomatura dei corsi d’acqua.

Applicando tali principi, il TAR osserva che la deliberazione impugnata ha per oggetto specifico la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria incidenti sulla materia delle acque pubbliche, disciplinando in concreto la realizzazione di un’opera idraulica: il canale di convogliamento delle acque piovane convogliate nell’arenile demaniale. I provvedimenti, pur promanando dal Comune, interferiscono direttamente con il regime delle acque.

Il gravame è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con decisione in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.. La domanda potrà essere riproposta innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro tre mesi dal passaggio in giudicato, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia in rito e della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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