Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Liguria n. 274 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, attestata dalla parte ricorrente a seguito del raggiungimento di un accordo con la controparte, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia costituisce causa di improcedibilità rilevabile dal giudice amministrativo, che si limita a prendere atto della sopravvenienza senza esaminare il merito dei motivi. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola allegazione della parte, non contestata, dell’esaurimento dell’interesse. In presenza di accordo tra le parti costituite, le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso principale e con due ricorsi per motivi aggiunti, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aveva approvato il progetto definitivo dell’adeguamento del sistema A7-A10-A12 del nodo stradale e autostradale di Genova, dichiarando la pubblica utilità dell’opera. Con lo stesso ricorso venivano impugnati i decreti di occupazione d’urgenza, alcuni atti endoprocedimentali di natura ambientale e i provvedimenti che avevano prorogato i termini per l’avvio dei lavori e per la conclusione delle procedure espropriative.
Si costituivano in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la società concessionaria e il Ministero della cultura. Nel corso del giudizio i ricorrenti depositavano una nota con cui dichiaravano di non avere più interesse alla decisione, per essere intervenuto un accordo con la società. All’udienza del 5 aprile 2024 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con nota depositata il 20 marzo 2024, i ricorrenti hanno dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, in ragione del raggiungimento di un accordo con la società concessionaria. La questione sottoposta al giudice non attiene quindi al merito dei motivi dedotti, ma alla sopravvenienza processuale che incide sull’interesse a ottenere la pronuncia.
Il Tribunale applica la disciplina dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità nei casi di sopravvenuta carenza di interesse, unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di spese. La sopravvenienza, allegata dalla parte e non contestata, non richiede l’accertamento del fondamento delle censure originariamente proposte.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto dell’attestazione proveniente dai ricorrenti. La pronuncia esaurisce il rapporto processuale senza esame del merito.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che le parti costituite hanno convenuto per la compensazione. L’accordo intervenuto tra le parti giustifica la compensazione integrale dei costi di lite, in coerenza con la definizione consensuale della vicenda.
Nota della Redazione
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