Copertura di zona d’ombra difforme dal titolo: illegittimo l’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 278 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La copertura realizzata in difformità dal titolo edilizio, che crea un nuovo volume in luogo dell’opera accessoria assentita, integra un abuso edilizio e giustifica l’ordine di demolizione. Ai fini della qualificazione dell’opera come abusiva non può prescindersi dalla valutazione del manufatto nella sua interezza, strutturale e funzionale. L’intervenuta autorizzazione di singoli interventi nel corso degli anni non rileva in senso contrario. La mancata caducazione in autotutela di una SCIA relativa ad opere diverse non inficia il provvedimento che sanzioni altra e distinta difformità. L’allegazione della precarietà e della realizzabilità in edilizia libera, priva di riscontro probatorio, è inidonea a confutare gli esiti degli accertamenti comunali.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile sito nel Comune di Gallipoli ha impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza dirigenziale con cui l’amministrazione ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, contestando la realizzazione di una copertura in lamelle orientabili in alluminio in difformità dal permesso di costruire a suo tempo rilasciato. Ha impugnato altresì la comunicazione di notizia di reato ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente ha dedotto l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dell’intervento e la contraddittorietà rispetto ad altri provvedimenti della stessa amministrazione, richiamando la SCIA edilizia presentata per i vetri laterali scorrevoli e la natura precaria del manufatto. Il Comune si è costituito per resistere. In sede cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti dell’ordine demolitorio; all’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla verifica di conformità tra opera realizzata e titolo edilizio. Il permesso di costruire richiamato consentiva una zona d’ombra esterna mediante posa di tende frangisole; il sopralluogo ha invece accertato una copertura in lamelle orientabili in alluminio laccato. L’intervento è dunque difforme da quello assentito.
Il richiamo alla SCIA edilizia del 2015 è dichiarato privo di pregio: il Comune non ha sanzionato l’installazione degli infissi assentiti, ma la creazione di un nuovo ampliamento volumetrico conseguente alla copertura. La mancata caducazione in autotutela della SCIA relativa ai vetri laterali scorrevoli non incide sul provvedimento, che colpisce una difformità distinta.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’insieme formato da tenda e struttura di sostegno, in difetto di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non è qualificabile come organismo edilizio produttivo di nuovo volume o superficie (TAR Lazio Roma, sez. II bis, 14.12.2023, n. 18969). Da ciò deriva che la qualificazione dell’opera come abusiva esige la valutazione del manufatto nella sua interezza, strutturale e funzionale, senza che possano rilevare singoli interventi autorizzati nel corso degli anni.
Gli esiti del sopralluogo comunale hanno accertato la creazione di un nuovo volume non assentito. Il provvedimento sanziona inoltre l’ampliamento rispetto all’esistente, in esubero rispetto alla volumetria disponibile, circostanza non contestata dalla ricorrente. La deduzione sulla precarietà e sulla realizzabilità in edilizia libera resta una mera tesi difensiva, priva di riscontro probatorio.
Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio compensa integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della questione esaminata e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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