Convertibilità del permesso di protezione speciale anche dopo l’abrogazione (TAR Lombardia n. 2505 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 20 del 2023 salvaguarda la facoltà di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale già rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, a prescindere dalle ragioni che avevano giustificato il rilascio. La disposizione di salvezza opera per tutte le ipotesi riconducibili all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo previgente, anche quando la protezione si fondava sul solo svolgimento della vita privata. Il legislatore ha inteso preservare l’affidamento del titolare nella evoluzione del titolo in un permesso idoneo a rafforzarne il radicamento. È irragionevole differenziare la convertibilità in base ai presupposti del rilascio, poiché la scelta di ancorare la presenza dello straniero a un titolo ordinario risponde a una medesima finalità. Il provvedimento che ometta di applicare la norma di salvezza incorre in violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato dal Questore ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008. Con decreto del 28.12.2023 la Questura ha rigettato l’istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avanzata con la relativa ricevuta.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione della disciplina transitoria del d.l. n. 20 del 2023 e chiedendo altresì la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. Nel corso del giudizio la Questura ha meramente “riattivato” il procedimento, senza definirlo; la causa è pertanto decisa allo stato degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20 del 2023 assicura l’ultrattività della normativa previgente alle domande presentate entro il 6 maggio 2023 e regola il procedimento di rilascio. Il successivo comma 3 reca invece la disciplina dei permessi già attribuiti e contiene due distinte previsioni: il rinnovo una tantum per i titoli collegati al terzo periodo dell’art. 19, comma 1.1, e la clausola secondo cui “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno”.

La norma di salvezza si ricollega all’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, che ammetteva a conversione, senza distinzioni, tutti i permessi rilasciati ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008. Se l’abrogazione ha travolto a regime la convertibilità dei titoli per protezione speciale, la disposizione transitoria ne ha salvaguardato la facoltà in ogni caso, per qualsivoglia presupposto dell’art. 19, comma 1.1.

Il Tribunale ritiene che tale scelta legislativa non sia irragionevole. Il legislatore ha evitato di frustare l’affidamento del titolare nella evoluzione del permesso verso un titolo ordinario. Una volta optato per questa via, sarebbe stato incongruo distinguere in base alle ragioni del rilascio originario. Sarebbe anzi paradossale riservare il regime più favorevole proprio alla tipologia di titoli contestualmente abrogati.

Non rilevano, ai fini decisori, la varietà dei permessi per protezione speciale previsti dall’ordinamento né la tipologia del procedimento seguito per attribuirli, purché siano stati rilasciati per i motivi dell’art. 19, comma 1.1. L’amministrazione, non applicando l’art. 7, comma 3, ultimo periodo, è incorsa nel vizio di violazione di legge, di carattere assorbente. La Sezione ha già statuito in termini pressoché analoghi con la sentenza n. 793 del 2024, in accordo con l’orientamento dei TAR. L’atto è annullato; la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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