Ottemperanza e obbligo di riprovvedere sulla redistribuzione dei manufatti in concessione demaniale (TAR Puglia n. 275 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione rispetto al giudicato, condanna l’ente a prestare esecuzione alla sentenza conformando il proprio operato alle indicazioni di carattere conformativo in essa contenute. Il termine per provvedere è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, con avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si procederà su istanza di parte alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione. La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte per una porzione della pretesa esecutiva determina l’improcedibilità parziale del ricorso per quella parte, restando l’esame circoscritto ai profili per cui l’interesse permane. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area costiera, aveva impugnato dinanzi al TAR il diniego comunale opposto a un’istanza di redistribuzione dei manufatti e di ampliamento dell’area in concessione. Con la sentenza n. 490/2021 il TAR aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento e disponendo che l’amministrazione riprovvedesse tenendo conto delle indicazioni conformative contenute nella decisione.
La sentenza era stata notificata al Comune. Non essendo intervenuta alcuna determinazione dell’ente, la società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso limitatamente alla parte relativa al rigetto dell’istanza di ampliamento, mantenendo invece l’interesse alla condanna dell’amministrazione a rideterminarsi sulla richiesta di redistribuzione dei manufatti.
Su questa base il Collegio ha distinto i due profili. Quanto all’obbligo di riprovvedere sull’ampliamento, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia alla pretesa esecutiva su quel segmento ha reso superfluo l’esame nel merito della relativa domanda.
Quanto alla redistribuzione dei manufatti, il TAR ha rilevato che l’amministrazione era rimasta inerte nonostante il giudicato imponesse di rideterminarsi. Ha quindi condannato il Comune a prestare esecuzione alla sentenza n. 490/2021, nel rispetto delle indicazioni conformative in essa contenute, stabilendo il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Il Collegio ha corredato la condanna con l’avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza nel termine, si procederà su istanza di parte alla nomina di un commissario ad acta, le cui spese saranno poste a carico della stessa amministrazione. L’inerzia dell’ente, protrattasi dopo la notificazione del giudicato, giustifica così il pieno dispiegarsi del meccanismo esecutivo dell’art. 114 cod. proc. amm.
Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente nella misura liquidata in dispositivo, con condanna al pagamento in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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