Silenzio-inadempimento e proroga termini convenzione piano attuativo legittimazione autotutela (TAR Lombardia n. 1596 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il promissario acquirente di un immobile è legittimato a impugnare gli atti amministrativi che incidono sull’area solo se ha acquisito l’effettiva e materiale disponibilità del bene, non essendo sufficiente la titolarità di un contratto preliminare che non abbia effetti anticipati. L’istanza con cui il privato chiede alla P.A. di prorogare il termine di sottoscrizione della convenzione attuativa di un piano attuativo integra una mera sollecitazione all’esercizio del potere di autotutela su una precedente determinazione non impugnata. A tale istanza non corrisponde alcun obbligo di provvedere, con conseguente insussistenza del silenzio inadempimento. L’azione di accertamento ex art. 117 cod. proc. amm. non può surrogare l’omessa impugnazione nei termini di decadenza. La condanna atipica all’adozione di un provvedimento è ammissibile solo se proposta insieme all’azione di annullamento o a un’azione sul silenzio ammissibile e fondata.

Il Fatto

La società ricorrente, in vista dell’attuazione dell’Ambito di Trasformazione AT1 individuato dal Documento di Piano del P.G.T. comunale, aveva sottoscritto preliminari di compravendita su alcuni terreni del comparto, subordinandone l’efficacia alla concreta esecuzione del piano. Il procedimento di approvazione del piano attuativo, avviato nel 2018, si concludeva con la deliberazione consiliare n. 49 dell’8 settembre 2023, che fissava in novanta giorni dall’esecutività il termine per stipulare la convenzione, a pena di decadenza.

Con istanza del 1° dicembre 2023 la società chiedeva la proroga di quel termine. Il Comune non riscontrava formalmente la richiesta, replicando solo tramite nota del proprio legale del 17 gennaio 2024. La società proponeva allora ricorso per silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo la condanna a provvedere e, in via subordinata, l’accertamento dell’illegittimità della condotta dell’Ente. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, assenza di obbligo a provvedere e mancata notifica ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. La ricorrente è solo promissaria acquirente dei terreni e non è stata immessa nel loro possesso; sono inoltre scaduti i termini per la stipula dei contratti definitivi. Richiamando Consiglio di Stato, VI, 14 marzo 2022, n. 1768, il TAR ribadisce che il promissario è legittimato solo quando abbia acquisito l’effettiva e materiale disponibilità del bene, evenienza configurabile nel caso di preliminare ad effetti anticipati. In difetto, non si radica alcuna posizione giuridica diversa dall’interesse di mero fatto.

Il ricorso è inammissibile anche per l’assenza di un obbligo di provvedere. La richiesta di proroga non è altro che un’istanza di autotutela sulla deliberazione n. 49/2023, non impugnata e divenuta inoppugnabile. Secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, V, 9 febbraio 2022, n. 940; V, 9 gennaio 2024, n. 301), le sollecitazioni dei privati all’esercizio dell’autotutela non creano un obbligo di provvedere e non danno luogo a silenzio inadempimento. Il Collegio sottolinea il rischio elusivo dei termini di decadenza: ammettere l’obbligo di riscontro consentirebbe di aggirare l’art. 29 cod. proc. amm. attraverso un’azione ex art. 117.

Quanto alla domanda subordinata di mero accertamento, il TAR la ritiene parimenti inammissibile. La condanna atipica all’adozione di un provvedimento è proponibile solo insieme all’azione di annullamento (art. 34, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.) o a un’azione sul silenzio ammissibile e fondata, evenienza esclusa nella specie (cfr. Consiglio di Stato, V, 15 marzo 2024, n. 2508).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in dispositivo secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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