Cordone dunale e nulla osta idrogeologico prevalgono sulla SCIA balneare (TAR Puglia n. 1332 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dichiara l’efficacia della SCIA per l’installazione di una struttura balneare amovibile e subordina la concessione demaniale marittima al rilascio del nulla osta idrogeologico è legittimo quando si fondi su accertamenti giudiziali definitivi che confermano la presenza del cordone dunale nell’area interessata. L’Amministrazione non è tenuta a svolgere autonomi approfondimenti istruttori in difetto di sopravvenienze giudiziali idonee a superare tali statuizioni. Il rigetto delle censure di difetto di istruttoria e motivazione discende dalla conformità delle determinazioni comunali agli accertamenti giudiziali richiamati. La pendenza di una istanza di rettifica del PPTR e di una variante urbanistica non inficia, di per sé, la legittimità degli atti impugnati.

Il Fatto

Il titolare di uno stabilimento balneare impugnava la nota del SUAP comunale che dichiarava l’inefficacia della SCIA presentata per la stagione balneare 2023, fondata sul parere idrogeologico regionale sfavorevole del 2018. Con successivi motivi aggiunti estendeva il gravame alla concessione demaniale marittima, nella parte in cui imponeva il nulla osta idrogeologico prima dell’esercizio dell’attività, a pena di revoca. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti di entrambi i provvedimenti. Il Comune non si costituiva in giudizio. Il ricorrente chiedeva il rinvio della trattazione e una verificazione istruttoria, entrambi disattesi dal Collegio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il TAR respinge l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il differimento è ammesso solo per casi eccezionali, e la fattispecie non vi rientra. Respinta anche la richiesta di verificazione, per la completezza delle risultanze documentali.

Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’improcedibilità presuppone una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia (richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 10950 del 2023 e Sez. VI, n. 4204 del 2019). La SCIA impugnata riguardava la sola stagione 2023 e aveva consumato i propri effetti, essendo peraltro superata dalla successiva SCIA per la stagione 2024.

Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ricostruisce le statuizioni giudiziali favorevoli all’Amministrazione: la sentenza n. 374/2021 del TAR Bari ha confermato la presenza del cordone dunale nell’area; la sentenza n. 2112/2022 della stessa Sezione ha respinto l’impugnazione della nota inibitoria e del parere idrogeologico negativo; il Cons. Stato, con ordinanza n. 1470 del 2023, ha confermato la ragionevolezza del vincolo idrogeologico di protezione delle dune.

Su questa base il Collegio ritiene le censure di difetto di istruttoria e motivazione infondate: le determinazioni comunali sono conformi agli accertamenti giudiziali, che confermano la ricomprensione dell’area nel cordone dunario e la conseguente necessità del parere idrogeologico regionale prima di qualsiasi attività. Irrilevanti l’istanza di rettifica ex art. 104 NTA del PPTR e la pendenza della variante urbanistica.

I motivi aggiunti sono quindi respinti; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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