Mancata flaggatura requisito nel form telematico legittima esclusione e bando (TAR Calabria n. 1210 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi di massa la lex specialis va interpretata secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole, senza integrazioni dirette a enucleare significati impliciti. Il corretto inserimento dei titoli nel modello telematico, comprensivo dei codici delle aree professionali da indicare mediante flaggatura, costituisce condizione di ammissibilità della domanda e, insieme, di procedibilità per la valutazione del curriculum. La mancata indicazione del codice del requisito non è errore riconoscibile secondo la normale diligenza e preclude l’attivazione del soccorso istruttorio, in ragione del principio di autoresponsabilità del concorrente.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dalla Regione Calabria con DDG n. 3054 del 06.03.2023 per il conferimento di sessantatré figure professionali, presentando domanda per il profilo di revisore legale senior. La candidatura era gestita per via telematica attraverso la banca dati regionale degli esperti, con compilazione del curriculum e selezione dei campi di interesse mediante apposizione di un flag.
All’esito della verifica l’amministrazione collocava la candidata tra i non ammessi, con l’indicazione “NON AMMISSIBILE” a fronte delle voci titolo, iscrizione albo ed esperienza aree contrassegnate come “NON CONFORME”. Proposta istanza di riesame, rimasta senza riscontro, e pubblicata la graduatoria finale, la ricorrente impugnava l’esclusione davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione, erroneità del giudizio di non conformità, illegittimità di un esito affidato al solo sistema informatico e omessa attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce anzitutto la procedura, qualificandola come selezione pubblica di stampo sostanzialmente concorsuale, e richiama la regola per cui le clausole del bando non tollerano interpretazione integrativa. Ad avviso del tribunale, le previsioni dell’avviso vincolano rigidamente l’amministrazione, in funzione dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, e non ammettono disapplicazione.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, i giudici osservano che, pur in assenza di un’esposizione discorsiva, l’atto di esclusione esprime le ragioni della decisione: la non conformità della domanda rispetto alle prescrizioni del bando. La stessa ricorrente, nell’istanza di riesame, aveva immediatamente individuato il nucleo della criticità, ossia la non corretta compilazione del form. Il vizio, pertanto, è ritenuto più apparente che reale, non essendo compromessa la possibilità di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione.
Nel merito, la questione riguarda l’omessa apposizione del flag sulle aree professionali [A01], [A02] e [A03] in relazione alle esperienze professionali dichiarate. Dall’esame del curriculum e della documentazione versata in atti emerge l’assenza dei codici necessari per ricondurre l’esperienza ai settori di riferimento richiesti per il profilo senior. Il tribunale valorizza le difese della ricorrente, la quale nella memoria ha ammesso che le aree professionali non erano state correttamente trascritte nel curriculum.
Il collegio richiama sul punto la pronuncia del Consiglio di Stato n. 28 del 2.1.2024, relativa alla medesima procedura selettiva, secondo cui la verifica dei requisiti costituiva passaggio preliminare all’intera procedura e il completo inserimento dei titoli, comprensivo dei codici, rivestiva duplice valenza: condizione di ammissibilità della domanda e di procedibilità per la valutazione del curriculum. Non essendo superato il vaglio preliminare, l’amministrazione non ha potuto accedere alla lettura del curriculum. La ricorrente, inoltre, non ha impugnato l’avviso nella parte in cui disciplina la meccanicità dell’esclusione.
Quanto al soccorso istruttorio, il tribunale ne esclude l’applicabilità, in linea con il principio di autoresponsabilità del concorrente nelle procedure di massa. Un’apertura è ammessa solo per l’errore patentemente riconoscibile; nella specie la mancata flaggatura non poteva essere intesa dall’amministrazione se non come mancanza del requisito. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della Regione Calabria, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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