Correlazione accusa-sentenza e concorso morale nel reato di resistenza (Cass. pen. Sez. VI n. 35670 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di necessaria correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa e risulta violato quando il fatto ritenuto in decisione si ponga in rapporto di eterogeneità rispetto a quello contestato, ovvero quando il capo di imputazione non rechi gli elementi costitutivi del reato ritenuto né consenta di ricavarli in via induttiva. La verifica non si esaurisce nel solo dato testuale dell’imputazione, ma impone di considerare tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e oggetto di sostanziale contestazione. Ne consegue che, ove l’imputato abbia potuto esercitare le proprie difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione, non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa né alcuna nullità. Quanto al reato di oltraggio, la valenza offensiva dell’espressione non si desume in astratto dal significato dei termini impiegati, ma va apprezzata nel contesto in cui la frase è pronunciata, potendo la parola assumere o perdere carattere spregiativo in rapporto alle modalità del fatto e alle qualità dei soggetti coinvolti; anche l’esercizio del diritto di critica può richiedere parole idonee a ingenerare turbamento e mortificazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, aveva ritenuto il ricorrente responsabile, in concorso con altro imputato, dei reati di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda riguardava l’opposizione all’azione di agenti della Polizia municipale intervenuti per elevare verbali di contravvenzione a carico di motociclisti in divieto di sosta, nei pressi di un lido.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata la condotta di resistenza contestata al solo coimputato e per essere stata riconosciuta all’imputato, in appello, una forma di concorso morale non contestata; e la violazione della norma sull’oltraggio, per non avere la frase rivolta all’agente valore offensivo, risolvendosi in mera critica dell’operato del pubblico ufficiale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di necessaria corrispondenza tra contestazione e sentenza, che tutela il diritto di difesa dell’imputato rispetto a una decisione fondata su un fatto eterogeneo rispetto a quello contestato o su un capo d’imputazione privo degli elementi costitutivi del reato ritenuto e incapace di consentirne la ricostruzione in via induttiva.

I precedenti richiamati precisano però che la verifica non si limita al fatto descritto in imputazione: occorre considerare anche tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e oggetto di sostanziale contestazione. Se l’imputato ha potuto difendersi sul materiale posto a base della decisione, non vi è lesione del diritto di difesa e non vi è nullità.

Nel caso concreto, il dato testuale della contestazione ascriveva al solo coimputato la condotta aggressiva e minatoria. Tuttavia, fin dall’incipit dell’imputazione l’organo dell’accusa aveva richiamato le norme sul concorso di persone nel reato e, su quella base, aveva ascritto a entrambi gli imputati, presenti sul locus commissi delicti, le condotte minatorie e aggressive ai danni dei pubblici ufficiali. Ciò basta a fondare la contestazione del reato di resistenza anche a carico del ricorrente, a titolo di concorso morale, per avere egli affiancato e spalleggiato la condotta del coimputato, rimanendo sul posto.

La Corte sottolinea inoltre che la ricostruzione dei giudici di merito si basava su relazioni di servizio e su altro materiale acquisito con l’accordo delle parti, dunque su atti conosciuti dall’imputato. Da qui l’esclusione, in radice, della denunciata violazione del diritto di difesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che per qualificare oltraggiosa un’espressione non si può prescindere dal contesto in cui è pronunciata: il valore semantico astratto dei termini non è decisivo, perché la parola può assumere o perdere carattere spregiativo in rapporto alla situazione, alle personalità dell’offeso e dell’offensore e all’adeguatezza rispetto al fatto specifico. Nella specie, la frase si collocava in un contesto di ferma opposizione all’agire legittimo e doveroso del pubblico ufficiale, particolarmente aggressivo nei toni e nelle azioni: non è quindi sostenibile una lettura in chiave di mera critica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *