Inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo per l’esecuzione di titoli diversi (TAR Molise n. 367 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile solo quando i ricorrenti versano in posizioni sostanziali e processuali omogenee e indistinte, oltre che non confliggenti. Il requisito non ricorre quando i ricorrenti azionano congiuntamente l’ottemperanza a titoli giudiziali distinti, resi all’esito di giudizi autonomi, celebrati in tempi diversi e talora da uffici giudiziari diversi. L’inammissibilità discende dalla eterogeneità delle pretese: importi liquidati in misura non uniforme, regimi delle spese di lite differenti e statuizioni diverse in punto di accessori di legge. La comunanza della causa petendi e dell’Amministrazione destinataria non vale a superare il difetto di omogeneità delle posizioni azionate.
Il Fatto
Cinque docenti hanno proposto ricorso al TAR Molise per ottenere l’esecuzione di altrettante sentenze del giudice del lavoro, tutte di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Quattro titoli erano stati resi dal Tribunale di Isernia e uno dal Tribunale di Campobasso. Le pronunce riconoscevano il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accrediti di importo variabile.
I ricorrenti chiedevano l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma. Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 il Tribunale rilevava d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., una possibile inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, assegnando termini per memorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’istituto richiamando il principio pacifico secondo cui il ricorso collettivo e cumulativo presuppone che i ricorrenti versino nelle medesime condizioni sul piano del diritto sostanziale e processuale, con posizioni omogenee, indistinte e non confliggenti. A sostegno richiama, tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, n. 648 del 31 gennaio 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 2341 del 18 marzo 2021 e Cons. Stato, sez. V, n. 3725 del 27 luglio 2017.
Applicando tale regola, il TAR rileva che i titoli azionati, pur accomunati dalla stessa causa petendi e dal medesimo soggetto passivo, presentano profili di eterogeneità rilevanti. Le sentenze sono state emesse in giudizi distinti, celebrati in tempi diversi e, in un caso, da un ufficio giudiziario diverso.
Il Collegio sottolinea poi le difformità contenutistiche. Gli importi non sono uniformi: una sentenza ha riconosciuto euro 1.500,00 anziché euro 2.500,00. Il regime delle spese di lite è differente, avendo le pronunce del Tribunale di Isernia condannato l’Amministrazione alla rifusione con distrazione in favore del difensore antistatario, mentre la sentenza del Tribunale di Campobasso ha disposto la compensazione delle spese.
Analoga divergenza riguarda gli accessori di legge: i titoli del Tribunale di Isernia non riconoscono interessi o rivalutazione, mentre la sentenza del Tribunale di Campobasso ha previsto interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Tali elementi impediscono di configurare posizioni sostanziali omogenee.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Il Tribunale compensa integralmente le spese di lite, ravvisando le eccezionali ragioni richieste dalla legge.
Nota della Redazione
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