Esproprio legittimo se la p.u. è rinnovata dopo la reiterazione del vincolo (TAR Marche n. 179 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di occupazione temporanea e di esproprio adottati in esecuzione di un accordo di programma la cui dichiarazione di pubblica utilità sia divenuta inefficace sono legittimi qualora trovino la propria base nell’autonoma reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e nella successiva rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’autorità competente. La decadenza del vincolo e l’inefficacia della p.u. originaria non inficiano la nuova sequenza procedimentale, purché la reiterazione sia motivata e i termini perentori del T.U. Espropri siano rispettati. La mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti preclude la contestazione in via derivata dei provvedimenti ablatori finali, salvo che il ricorrente non ne abbia avuto conoscenza solo con la notifica di questi ultimi. La procedura accelerata dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001 presuppone il numero dei destinatari superiore a cinquanta e l’attualità dell’urgenza, non sindacabile sul solo dato cronologico degli eventi che l’hanno generata.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di terreni agricoli interessati da un progetto di riduzione del rischio idrogeologico di due corsi d’acqua, impugna davanti al TAR Marche il decreto di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio e il decreto di esproprio e asservimento, adottati dalla Provincia nel 2024.

La ricorrente deduce che gli atti ablatori si fonderebbero su un accordo di programma del 2015 recante la dichiarazione di pubblica utilità, ormai decorsa, e che la successiva delibera comunale di reiterazione del vincolo non avrebbe rinnovato la p.u. Chiede quindi l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno. La Provincia si costituisce eccependo l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in udienza per asserite trattative bonarie. In questa fase provvedimentale la composizione può avvenire solo con rinuncia dell’amministrazione al procedimento o tramite cessione volontaria; le trattative sull’indennità presuppongono il consolidamento degli atti ablatori.

Nel merito il Tribunale rileva che le censure sarebbero fondate sul piano giuridico se i provvedimenti trovassero titolo nell’accordo di programma del 2015. Essi invece si fondano sulla delibera comunale di reiterazione del vincolo, sulla convenzione tra Regione e Provincia e sul decreto regionale del 2023, che ha riapprovato il progetto e rinnovato la dichiarazione di pubblica utilità.

La ricorrente aveva avuto conoscenza di tali atti mediante le comunicazioni di avvio del procedimento e non li ha impugnati. Risultano pertanto rispettati i termini perentori dell’art. 9, dell’art. 13 e dell’art. 22 del d.P.R. n. 327/2001, nonché la sequenza vincolo–p.u.–decreto.

Quanto alla procedura accelerata, il Collegio la ritiene applicabile: i proprietari coinvolti sono più di cinquanta e il tempo trascorso dagli eventi alluvionali non esclude l’urgenza, perché l’esigenza di attenuare il rischio idrogeologico non è mai venuta meno.

L’infondatezza nel merito esonera dall’esame delle eccezioni preliminari. Il ricorso è respinto anche nella domanda risarcitoria; restano estranee le questioni indennitarie. Le spese sono compensate in ragione della complessità del procedimento e della sinteticità degli scritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *