Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Marche n. 406 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, esplicitamente dichiarata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per ragioni di carattere sopravvenuto. La declaratoria di improcedibilità preclude l’esame del merito e non consente di statuire sulle domande connesse. Quanto alle spese, la compensazione è giustificata dalla complessità della questione di fondo, specie quando la materia controversa è oggetto di orientamenti non uniformi tra i tribunali amministrativi. La sola opposizione di una parte resistente, peraltro rimessa alla decisione del Collegio, non impedisce la compensazione in presenza di ragioni obiettive di complessità.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determina con cui l’AST di Ancona aveva risolto il contratto per la fornitura del farmaco a base del principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 15 mg e da 20 mg, relativamente ai lotti aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro per la fornitura di farmaci agli enti del servizio sanitario regionale. La risoluzione era stata adottata applicando la clausola del capitolato speciale che prevede la risoluzione contrattuale al sopravvenire della scadenza della tutela brevettuale e dell’immissione in commercio di generici.
La ricorrente contestava la ricorrenza del presupposto, sostenendo la persistenza della copertura brevettuale e del diritto di esclusiva, e lamentava vizi procedimentali; in via subordinata impugnava la clausola della lex specialis e chiedeva il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’esplicita dichiarazione della parte ricorrente e ne trae la conseguenza processuale: il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione si fonda sulla sola volontà espressa dalla parte, senza che il Tribunale esamini nel merito i motivi di impugnazione né le domande risarcitorie.
Sulla regolamentazione delle spese, la Regione e la controinteressata non si sono esplicitamente opposte alla compensazione, mentre l’AST di Ancona vi si è opposta rimettendosi comunque alla decisione del Collegio. Il Tribunale ritiene di dover disporre la compensazione.
La ragione addotta è la complessità della questione principale alla base del ricorso, affrontata da diversi tribunali amministrativi. Il Collegio richiama l’orientamento che, da ultimo, ha respinto la tesi della ricorrente, citando TAR Sardegna n. 333 del 19 aprile 2025. La complessità e il carattere controverso della materia giustificano quindi l’integrale compensazione tra le parti.
Il dispositivo dichiara l’improcedibilità del ricorso e compensa le spese, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il giudizio si chiude dunque senza pronuncia di merito, in coerenza con la sopravvenuta perdita dell’interesse da parte della ricorrente.
Nota della Redazione
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