Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nella impugnazione del budget per l’acquisto di prestazioni sanitarie (TAR Molise n. 318 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso il decreto del Commissario ad acta che definisce i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati, qualora la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., consegue alla valutazione della sussistenza dell’interesse alla decisione, il cui difetto sopravvenuto determina l’impossibilità di pronunciarsi sul merito. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in presenza di giusti motivi, conformemente alla richiesta della parte ricorrente e in assenza di opposizioni delle controparti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, centro di chirurgia ambulatoriale oculare accreditato con il servizio sanitario regionale, ha impugnato il decreto del Commissario ad acta n. 35 del 27 ottobre 2022, recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie erogabili dagli operatori privati accreditati per l’anno 2022, unitamente allo schema contrattuale allegato e al successivo provvedimento dell’Azienda Sanitaria Regionale che subordinava l’accettazione e contabilizzazione delle fatture dell’ultimo bimestre dell’anno 2022 alla previa sottoscrizione dell’accordo contrattuale, ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992. La ricorrente ha inoltre impugnato, ove occorra, lo schema del Piano Operativo 2022-2024 e ogni altro atto presupposto o connesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha rilevato che la causa, inizialmente abbinata al merito in sede cautelare nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023, è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del 1° luglio 2026. In data 28 maggio 2026 la difesa della società ricorrente ha depositato una nota con la quale ha segnalato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la relativa declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha osservato che le Amministrazioni intimate e la società controinteressata costituita non hanno sollevato obiezioni avverso tali conclusioni. Sulla base della dichiarazione della parte ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso risulti effettivamente improcedibile, non residuando alcun interesse alla decisione di merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ritenendo sussistenti giusti motivi conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente e in assenza di opposizioni o contestazioni da parte delle controparti. La decisione si fonda sulla disposizione di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso di sopravvenuta carenza di interesse, nonché sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di definizione del giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.