Correzione dell’errore materiale e modificazione essenziale della decisione (Cass. pen. Sez. I n. 27362 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della estrinsecazione formale della decisione con il suo reale, intangibile contenuto, poiché tali interventi sono intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. L’errore materiale emendabile ricorre solo a fronte di difformità meramente esteriori tra quanto deciso e quanto graficamente rappresentato, rilevabili dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento. È pertanto inammissibile la correzione che, eliminando la parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen., comporti una riqualificazione in melius del fatto imputato, integrando una modificazione essenziale dell’atto. Il giudice dell’esecuzione non può inoltre correggere il provvedimento di altro giudice sul quale si sia formato il giudicato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha provveduto sulla richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dalle parti, relativa ad alcuni capi della sentenza di appello pronunciata nei confronti dell’imputato. Il giudice ha disposto la correzione della qualificazione giuridica di quei capi, stabilendo che, ove presente la parola “bis”, la stessa dovesse ritenersi abrogata.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 130, 648 e 650 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la richiesta originaria mirava a correggere la sentenza di primo grado che, quanto ai capi E ed F, nel calcolo della pena ometteva la dicitura “bis” dopo l’indicazione dell’art. 624 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione avrebbe così inciso su un provvedimento di altro giudice coperto dal giudicato e, anziché correggere la sentenza, avrebbe immotivatamente abrogato parte dell’imputazione, mutando in fase esecutiva il titolo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il principio di riferimento è consolidato: la correzione dell’errore materiale è esclusa quando l’eliminazione dell’errore comporti una modificazione essenziale dell’atto. È quanto si è verificato nel caso esaminato, poiché l’eliminazione della parola “bis” accanto alla menzione dell’art. 624 cod. pen. nella descrizione in diritto dei fatti imputati ne ha comportato una riqualificazione in melius, che rientra ordinariamente nello spettro delle modificazioni essenziali.

La Suprema Corte rileva inoltre una grave carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento è motivato in modo talmente succinto da non far comprendere né le premesse della decisione assunta, né il tenore delle richieste avanzate dalle parti. Non dà conto, in particolare, se le imputazioni fossero realmente relative al delitto di cui all’art. 624 cod. pen., e quindi se l’aggiunta della parola “bis” fosse un mero errore materiale, oppure se il giudizio e la sentenza avessero ad oggetto fatti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen.

Il pubblico ministero ricorrente ha precisato che la richiesta era di correggere l’errore materiale della sentenza di primo grado che, nell’indicare il reato più grave su cui calcolare la pena, aveva fatto riferimento al reato di cui all’art. 624 cod. pen. senza farlo seguire dal “bis”. Nei termini illustrati in ricorso e nell’impossibilità, attesa la carenza di motivazione, di valutare l’ambito effettivo dell’intervento correttivo, va disposto l’annullamento con rinvio.

La Corte enuncia il principio per cui, in sede di procedura di correzione dell’errore materiale, sono consentiti soltanto gli interventi di armonizzazione della estrinsecazione formale della decisione con il suo reale, intangibile contenuto, proprio perché detti interventi sono intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. Un. n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). L’errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen. ricorre soltanto a fronte di difformità meramente esteriori tra quanto deciso e quanto di quella decisione è graficamente rappresentato, sempre che la difformità sia rilevabile dal mero raffronto degli atti con il contenuto del provvedimento (Sez. I n. 3961 del 06/10/1993, Rutigliano, Rv. 195447). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo — ufficio GIP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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