Revoca dell’AUA su sentenza penale non esecutiva e insussistenza del presupposto (TAR Sicilia n. 1985 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione unica ambientale disposta dall’amministrazione sul presupposto di una sentenza penale di condanna di primo grado è illegittima quando quella sentenza, al momento dell’emanazione dell’atto, non è ancora esecutiva. Ai sensi dell’art. 650 cod. proc. pen., richiamato per l’ente dall’art. 35 del d.lgs. n. 231/2001, le sentenze hanno forza esecutiva solo quando sono divenute irrevocabili. L’amministrazione non può quindi anticipare gli effetti della sanzione interdittiva prima che il titolo penale acquisisca esecutività. Il difetto del presupposto determina l’annullamento dell’atto, restando assorbite le ulteriori censure. La domanda risarcitoria è rigettata quando il provvedimento non ha prodotto effetti, per essere stato sospeso, e manca la prova del danno.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda attiva nella riparazione navale, era titolare di una concessione demaniale marittima e di un’autorizzazione unica ambientale rilasciata in suo favore dalla Città Metropolitana. In data 16 gennaio 2019 la società fu destinataria di una sentenza di condanna di primo grado, non esecutiva, con applicazione della sanzione interdittiva e della sospensione delle autorizzazioni in essere.
Preso atto di quella decisione, l’amministrazione dispose con determinazione dirigenziale la revoca dell’autorizzazione. La società impugnò l’atto davanti al TAR, deducendo l’insussistenza dei presupposti, l’incompetenza dell’amministrazione, la violazione del giusto procedimento e del principio del contrarius actus, nonché il difetto di proporzionalità. Chiese inoltre il risarcimento dei danni. L’amministrazione e il Comune non si costituirono. In via cautelare il provvedimento fu dapprima sospeso con decreto monocratico, poi la ricorrente rinunciò alla domanda e l’amministrazione sospese essa stessa la revoca.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso riconoscendo valore assorbente alla prima censura, che investe il difetto di motivazione e di istruttoria dell’atto impugnato. Il percorso argomentativo muove dal richiamo alla disciplina processuale applicabile all’ente: per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato valgono le norme del d.lgs. n. 231/2001 e, in quanto compatibili, quelle del codice di procedura penale.
Su questa base il giudice richiama l’art. 650 cod. proc. pen., secondo cui le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute irrevocabili. L’istruttoria documentale ha consentito di accertare che la revoca fu adottata esclusivamente sulla scorta di un dispositivo di sentenza, rispetto al quale il termine per il deposito delle motivazioni sarebbe scaduto solo in data 16 aprile 2019.
Ne deriva che, al momento dell’emanazione dell’atto, la sentenza penale di primo grado non era esecutiva, in particolare per la sanzione interdittiva a carico della società. Il collegio conclude quindi per la fondatezza della censura e per l’insussistenza del presupposto della revoca.
Il giudice segnala inoltre che, nelle more del giudizio, è intervenuta la decisione di appello, che ha assolto il legale rappresentante per non aver commesso il fatto e ha revocato le sanzioni interdittive applicate alla società. L’accoglimento della domanda impugnatoria comporta l’annullamento del provvedimento gravato.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è rigettata: gli effetti del provvedimento non si sono mai prodotti, essendo stati sospesi prima in via cautelare e poi dalla stessa amministrazione. Manca inoltre qualsiasi prova del danno, poiché ai fini della responsabilità non basta l’accertamento dell’illegittimità, occorrendo la prova dell’ingiustizia del danno e l’imputazione a titolo di dolo o colpa. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della sola Città Metropolitana, mentre sono compensate nei confronti del Comune.
Nota della Redazione
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